Sentenza n. 811/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 182 del 24.5.2023 emessa all’esito del procedimento iscritto al n. 151/2023 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 182 del 24 maggio 2023, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di 500 euro annui, ed era stato condannato il Ministero a metterla a disposizione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 maggio 2023 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Non risultando intervenuta l’esecuzione del giudicato, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la corresponsione degli interessi legali e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza posta in esecuzione era stata regolarmente notificata, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e risultava passata in giudicato. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha accolto il ricorso limitatamente alla sorte capitale, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di corrispondere alla ricorrente le somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. La domanda relativa agli interessi legali è stata respinta perché estranea al perimetro oggettivo del giudicato da eseguire. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e predisporre misure sostitutive in caso di inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
l. n. 107/2015
È la fonte normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto nel giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
- In sede di ottemperanza il giudice deve limitarsi ad assicurare l’esecuzione del contenuto precettivo del giudicato; non possono essere riconosciute pretese, come gli interessi legali, estranee al perimetro oggettivo della decisione da eseguire.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme dovute, entro il termine stabilito dal giudice.
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