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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27899/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare il saldo di una fattura emessa da un soggetto incaricato della gestione di un cantiere edile destinato alla trasformazione di alcuni edifici in complesso alberghiero. La società sosteneva che la prestazione fosse stata eseguita in modo scorretto e incompleto e chiedeva, oltre al rigetto della pretesa creditoria, il risarcimento dei danni quantificati in una somma superiore al credito azionato. In appello, la Corte territoriale ha ridotto il compenso riconosciuto al professionista alla metà di quanto richiesto e ha respinto la richiesta di restituzione di un importo asseritamente versato in eccedenza. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 113, 115, 116 e 232 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il professionista non avesse provato né lo svolgimento delle attività fatturate né il quantum del compenso, e che fosse stata erroneamente rigettata la domanda di restituzione di quanto pagato in più.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili, esaminandoli congiuntamente, entrambi i motivi di ricorso. Ha osservato che il giudice di merito aveva accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, sia l'effettivo svolgimento dell'attività da parte del professionista fino a una certa data, sia la mancata prova del pagamento in eccedenza, non essendo sufficiente la produzione del partitario societario privo di attestazione di conformità alla contabilità. Ha inoltre rilevato che la ricorrente mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non apparente e non manifestamente illogica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come parametro sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero a sovvertire gli accertamenti di fatto del giudice di merito senza evidenziare un effettivo errore di riparto dell'onere probatorio.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli processuali come norma asseritamente violata, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la critica non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del compendio istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la scelta del giudice di merito tra le prove acquisite, ove sorretta da motivazione logica.

  • art. 232 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza che la Corte ravvisasse un vizio idoneo a fondare la cassazione.

  • art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c.

    Indica i vizi denunciati; la Corte ha escluso sia la violazione di legge sia l'omesso esame decisivo, perché le doglianze erano sostanzialmente di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diverso apprezzamento dei fatti, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • La valutazione dei documenti e delle testimonianze, la scelta delle fonti di prova ritenute decisive e il giudizio sull'attendibilità dei testi sono apprezzamenti di fatto insindacabili in cassazione, salvo vizi motivazionali nei limiti del minimo costituzionale.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se mancante, meramente apparente o manifestamente illogica; ove sia logicamente coerente e consenta di ricostruire l'iter argomentativo, il ricorso non può fondarsi sulla sola contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • La prova del pagamento di somme asseritamente eccedenti non può essere desunta da mere risultanze interne prive di adeguata attestazione di conformità o di riscontro contabile idoneo; in difetto, la domanda restitutoria resta priva di prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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