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Ordinanza

Ordinanza n. 615/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sez. IV, di accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Interno e la Questura di Firenze hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso delle persone fisiche appell ate. In via incidentale hanno chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza. In questa fase cautelare il Consiglio di Stato ha rilevato che i motivi d’appello, relativi all’esatto ambito di applicazione delle norme concernenti la prevenzione degli scontri tra tifoserie in occasione di eventi sportivi, richiedono un esame compiuto nella fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni interpretative sollevate dall’appello meritino un approfondimento nella sede di merito, senza anticiparne la definizione nella cognizione sommaria cautelare. Quanto al periculum in mora, ha attribuito prevalenza all’interesse dell’Amministrazione a evitare rischi futuri per l’ordine e la sicurezza pubblica, mediante la sospensione dell’esecutività della sentenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello e della sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli appellati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, quando i motivi relativi all’interpretazione e all’ambito applicativo della disciplina sulla prevenzione degli scontri tra tifoserie richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne l’esame compiuto alla fase di merito senza definire anticipatamente la questione.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dell’amministrazione alla prevenzione di rischi futuri per l’ordine e la sicurezza pubblica può prevalere sull’interesse all’immediata esecutività di una sentenza di primo grado, giustificando la sospensione della sua efficacia esecutiva.
  • La sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza appellata può essere disposta quando il fumus emerge dalla necessità di un approfondimento dei motivi d’appello e il periculum è ravvisato nel rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareOrdine e sicurezza pubblicaGiustizia sportiva e giurisdizione
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoSport
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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