Sentenza n. 572/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo prot. n. 2047-A del 07/03/2024, nella parte in cui è prevista la prescrizione del “perfetto ripristino dello stato originario del sito dopo lo smontaggio delle strutture e sia individuato ed indicato, prima dell’inizio lavori, il deposito in cui esse saranno collocate nel periodo di smontaggio invernale”; - dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 028/2024 (Prot. n. 2024/0000310) rilasciata dall’Unione dei Comuni “Terre del mare e del sole” ai sensi dell’art. 146, comma 7, del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii e notificata al ricorrente in data 26 marzo 2024, nella parte in cui viene richiamato il parere reso dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo avente prot. n. 0002200-P del 12/03/2024 e disposto il rispetto dello stesso nella parte in cui è prevista la prescrizione del “perfetto ripristino dello stato originario del sito dopo lo smontaggio delle strutture e sia individuato ed indicato, prima dell’inizio lavori, il deposito in cui esse saranno collocate nel periodo di smontaggio invernale”; - del provvedimento dirigenziale n. 2 del 22.4.2024 dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lizzano, notificato al ricorrente in pari data, nella parte in cui è prescritto il rispetto della prescrizione in base alla quale deve essere garantito “il perfetto ripristino dello stato originario del sito dopo lo smontaggio delle strutture e sia individuato ed indicato, prima dell’inizio lavori, il deposito in cui esse saranno collocate nel periodo di smontaggio invernale”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 21.10.2025; - del provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Lizzano n. 5 del 10.9.2025, notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere della Soprintendenza, autorizzazione paesaggistica e provvedimenti unici autorizzativi nella parte in cui imponevano lo smontaggio invernale delle strutture e il loro deposito, con obbligo di perfetto ripristino dello stato originario del sito
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare della concessione demaniale relativa a uno stabilimento balneare, ha impugnato la prescrizione contenuta nel parere della Soprintendenza e recepita nell’autorizzazione paesaggistica e nei provvedimenti unici autorizzativi, con la quale si imponeva lo smontaggio delle strutture nel periodo invernale, l’individuazione preventiva del deposito e il perfetto ripristino dello stato originario del sito. Ha dedotto la violazione dell’art. 8 della l.r. Puglia n. 17/2015, che consentirebbe il mantenimento per l’intero anno delle opere di facile amovibilità destinate all’attività balneare; il difetto di motivazione circa le concrete ragioni paesaggistiche e ambientali dell’obbligo di rimozione; l’illegittimità di una prescrizione standardizzata e non sorretta da un’adeguata ponderazione dei possibili danni derivanti dallo smontaggio e dalla ricollocazione; la violazione dell’ordinanza balneare regionale, che considera annuale la stagione balneare; nonché l’illogicità della rimozione delle sole opere accessorie, mentre la struttura principale dello stabilimento non era soggetta ad analogo obbligo. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo PAU n. 5 del 10 settembre 2025, che aveva rinnovato il precedente PAU n. 2 del 22 aprile 2024 e reiterato la medesima prescrizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione del PAU n. 2 del 22 aprile 2024, poiché sostituito dal successivo PAU n. 5 del 10 settembre 2025. Ha invece respinto l’eccezione di tardività relativa all’impugnazione del parere della Soprintendenza, ritenendo che, anche se il parere vincolante può avere natura sostanzialmente decisoria ed essere impugnato autonomamente, la sua conoscenza non impone necessariamente l’immediata impugnazione a pena di decadenza, potendo il destinatario contestarlo insieme agli atti conclusivi del procedimento. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il giudice ha rilevato che la prescrizione di smontaggio stagionale era stata apposta senza alcuna motivazione concreta, come una clausola standard. Gli atti favorevoli alla realizzazione di manufatti di facile amovibilità, ritenuti paesaggisticamente compatibili, producono di regola effetti per l’intero anno, salvo che l’amministrazione dimostri la necessità di limitarli alla stagione estiva. L’obbligo di rimozione invernale costituisce sostanzialmente un diniego parziale della fruizione delle opere nel periodo invernale e richiede quindi una motivazione puntuale, riferita allo stato effettivo dei luoghi, ai prevedibili rischi ambientali e paesaggistici del mantenimento e ai possibili rischi connessi allo smontaggio e alla ricollocazione. La carenza motivazionale risultava aggravata dall’assenza di una clausola di stagionalità per la struttura principale dello stabilimento, sicché l’obbligo imposto alle sole opere accessorie appariva incoerente e sostanzialmente inutile. Il TAR ha quindi annullato, nei limiti dell’interesse del ricorrente, il parere della Soprintendenza, l’autorizzazione paesaggistica e il PAU n. 5 del 10 settembre 2025 nella parte relativa alla prescrizione di smontaggio e ripristino. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 l.r. Puglia n. 17/2015
le opere di facile amovibilità finalizzate all’esercizio dell’attività balneare possano essere mantenute per l’intero anno solare
La disposizione è invocata quale fondamento della possibilità di mantenere per tutto l’anno le opere di facile amovibilità destinate all’attività balneare; il giudice la considera coerente con la regola secondo cui l’assenso paesaggistico opera ordinariamente per l’intero anno, salvo motivata limitazione.
art. 146, comma 7, d.lgs. 42/2004
È la disposizione in base alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica; l’annullamento dell’autorizzazione consegue, in parte qua, al vizio del parere presupposto e della prescrizione da esso introdotta.
Massime di principio
- L’obbligo di smontaggio stagionale delle strutture amovibili di uno stabilimento balneare, imposto nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica, non può essere previsto come clausola standard o stereotipata, ma richiede una motivazione puntuale e concreta riferita alle specifiche caratteristiche dei luoghi e agli interessi paesaggistici tutelati.
- Quando l’amministrazione limita alla sola stagione estiva gli effetti dell’assenso alla realizzazione di manufatti amovibili altrimenti compatibili con il paesaggio, tale limitazione equivale sostanzialmente a un diniego parziale della fruizione invernale e deve essere giustificata mediante una specifica ponderazione dei rischi derivanti dal mantenimento delle strutture e di quelli connessi al loro smontaggio e alla successiva ricollocazione.
- In assenza di una motivata clausola di stagionalità, l’assenso paesaggistico alla realizzazione di opere amovibili si riferisce, di regola, all’intero anno solare.
- È viziata per incoerenza e difetto di motivazione la prescrizione che imponga lo smontaggio soltanto di opere accessorie dello stabilimento quando la struttura principale, destinata a interagire con il paesaggio per l’intero anno, non è soggetta al medesimo obbligo.
- La conoscenza di un parere paesaggistico vincolante, pur potendo consentirne l’impugnazione immediata quando abbia natura sostanzialmente decisoria, non determina necessariamente l’onere di impugnarlo subito a pena di decadenza: il destinatario può contestarlo insieme agli atti conclusivi del procedimento, senza trasferire la potestà provvedimentale dall’amministrazione attiva all’organo consultivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →