Cassazione Civile, Ordinanza n. 19876/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990-1992 in relazione ai benefici fiscali riconosciuti per il sisma del 1990. Dopo il rigetto iniziale dell'istanza amministrativa, la contribuente aveva ottenuto in giudizio il riconoscimento del diritto al rimborso. Passato in giudicato il titolo, l'Agenzia aveva però erogato solo il 50% del credito; per questo la contribuente aveva proposto ricorso per ottemperanza, accolto dal giudice tributario di secondo grado. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, dell'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e dell'art. 29 d.l. n. 162/2019. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata avrebbe imposto esborsi di denaro pubblico superiori ai limiti voluti dal legislatore e quindi in contrasto con la disciplina speciale di finanziamento e liquidazione dei rimborsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione resa in sede di ottemperanza. Ha osservato che la disciplina introdotta nel 2017 non incide sul diritto sostanziale al rimborso, ma regola le modalità di esecuzione del credito, istituendo un fondo speciale alimentato annualmente nei limiti della legge di bilancio. Tale meccanismo è stato ritenuto coerente con i principi costituzionali di copertura finanziaria, uguaglianza e solidarietà. Nel caso concreto, il giudice dell'ottemperanza ha correttamente applicato l'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, escludendo che la mera incapienza del fondo comportasse cessazione della materia del contendere e prevedendo un termine per l'adempimento, decorso il quale avrebbe provveduto il commissario ad acta secondo le indicazioni della Suprema Corte. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, poiché non applicabile alle amministrazioni dello Stato che operano mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
artt. 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992
richiamati come parametri della censura dell'Agenzia in tema di ottemperanza e adempimento del giudicato tributario
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
richiamato quale norma istitutiva della disciplina dei rimborsi collegati al sisma del 1990
art. 16-octies d.l. n. 91/2017
interpretato come norma che regola l'esecuzione dei rimborsi tramite un fondo speciale, senza incidere sul diritto sostanziale dei beneficiari
art. 29 d.l. n. 162/2019
richiamato nel quadro della disciplina speciale dei rimborsi e della loro attuazione
art. 81 Cost.
evocato come principio di copertura finanziaria da contemperare con l'attuazione dei rimborsi
artt. 2 e 3 Cost.
richiamati a sostegno dei principi di solidarietà e parità di trattamento tra i soggetti colpiti dalla calamità naturale
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile alle amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo di ulteriore contributo unificato nei casi previsti
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123
applicato dal giudice dell'ottemperanza per disciplinare tempi e modalità di pagamento del rimborso
Massime di principio
- Le norme speciali sui rimborsi fiscali collegati a eventi calamitosi, quando prevedono un fondo dedicato e una scansione annuale di finanziamento, disciplinano le modalità di esecuzione del credito ma non ne eliminano il diritto sostanziale già accertato in giudicato.
- La mera incapienza del fondo destinato all'erogazione non comporta cessazione della materia del contendere né legittima il mancato adempimento definitivo dell'obbligazione di rimborso.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine all'amministrazione per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, incaricare il commissario ad acta di provvedere secondo le indicazioni del titolo e della normativa speciale.
- L'interpretazione della disciplina di settore deve coordinare copertura finanziaria, uguaglianza e solidarietà, evitando che limiti di bilancio si traducano in trattamento diseguale tra aventi diritto già riconosciuti dal giudicato.
- L'obbligo di ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che fruiscono della prenotazione a debito delle spese di giustizia.
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