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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19876/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990-1992 in relazione ai benefici fiscali riconosciuti per il sisma del 1990. Dopo il rigetto iniziale dell'istanza amministrativa, la contribuente aveva ottenuto in giudizio il riconoscimento del diritto al rimborso. Passato in giudicato il titolo, l'Agenzia aveva però erogato solo il 50% del credito; per questo la contribuente aveva proposto ricorso per ottemperanza, accolto dal giudice tributario di secondo grado. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, dell'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e dell'art. 29 d.l. n. 162/2019. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata avrebbe imposto esborsi di denaro pubblico superiori ai limiti voluti dal legislatore e quindi in contrasto con la disciplina speciale di finanziamento e liquidazione dei rimborsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione resa in sede di ottemperanza. Ha osservato che la disciplina introdotta nel 2017 non incide sul diritto sostanziale al rimborso, ma regola le modalità di esecuzione del credito, istituendo un fondo speciale alimentato annualmente nei limiti della legge di bilancio. Tale meccanismo è stato ritenuto coerente con i principi costituzionali di copertura finanziaria, uguaglianza e solidarietà. Nel caso concreto, il giudice dell'ottemperanza ha correttamente applicato l'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, escludendo che la mera incapienza del fondo comportasse cessazione della materia del contendere e prevedendo un termine per l'adempimento, decorso il quale avrebbe provveduto il commissario ad acta secondo le indicazioni della Suprema Corte. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, poiché non applicabile alle amministrazioni dello Stato che operano mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • artt. 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati come parametri della censura dell'Agenzia in tema di ottemperanza e adempimento del giudicato tributario

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    richiamato quale norma istitutiva della disciplina dei rimborsi collegati al sisma del 1990

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017

    interpretato come norma che regola l'esecuzione dei rimborsi tramite un fondo speciale, senza incidere sul diritto sostanziale dei beneficiari

  • art. 29 d.l. n. 162/2019

    richiamato nel quadro della disciplina speciale dei rimborsi e della loro attuazione

  • art. 81 Cost.

    evocato come principio di copertura finanziaria da contemperare con l'attuazione dei rimborsi

  • artt. 2 e 3 Cost.

    richiamati a sostegno dei principi di solidarietà e parità di trattamento tra i soggetti colpiti dalla calamità naturale

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile alle amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo di ulteriore contributo unificato nei casi previsti

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123

    applicato dal giudice dell'ottemperanza per disciplinare tempi e modalità di pagamento del rimborso

Massime di principio

  • Le norme speciali sui rimborsi fiscali collegati a eventi calamitosi, quando prevedono un fondo dedicato e una scansione annuale di finanziamento, disciplinano le modalità di esecuzione del credito ma non ne eliminano il diritto sostanziale già accertato in giudicato.
  • La mera incapienza del fondo destinato all'erogazione non comporta cessazione della materia del contendere né legittima il mancato adempimento definitivo dell'obbligazione di rimborso.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine all'amministrazione per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, incaricare il commissario ad acta di provvedere secondo le indicazioni del titolo e della normativa speciale.
  • L'interpretazione della disciplina di settore deve coordinare copertura finanziaria, uguaglianza e solidarietà, evitando che limiti di bilancio si traducano in trattamento diseguale tra aventi diritto già riconosciuti dal giudicato.
  • L'obbligo di ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che fruiscono della prenotazione a debito delle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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