Sentenza n. 1315/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00624/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva annullato la comunicazione di iscrizione di ipoteca legale su un fabbricato agricolo
Esito
Favorevole al ricorrente (agenzie creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le Agenzie hanno impugnato la sentenza con due motivi. In primo luogo hanno sostenuto che il fondo patrimoniale costituito dal debitore non fosse opponibile, poiché mancava la prova che l'annotazione della costituzione a margine dell'atto di matrimonio fosse anteriore all'iscrizione ipotecaria. In secondo luogo hanno dedotto che i debiti derivanti dai prelievi supplementari per quote latte dovessero qualificarsi come debiti contratti nell'interesse della famiglia, con conseguente possibilità di agire esecutivamente sui beni conferiti nel fondo. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo, assumendo che la questione non fosse stata dedotta in primo grado, e ha sostenuto l'opponibilità del fondo e l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto integralmente il ricorso originario. Ha ritenuto ammissibile la censura relativa alla non opponibilità del fondo: il divieto di domande o eccezioni nuove in appello opera nei confronti dell'originario ricorrente, mentre per la parte resistente riguarda le sole eccezioni in senso tecnico non rilevabili d'ufficio e non le mere difese formulate per contrastare i motivi d'appello. Nel merito, il Collegio ha affermato che l'opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi dipende dall'annotazione della costituzione a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione immobiliare ha mera funzione di pubblicità-notizia. Poiché l'appellato, sul quale gravava l'onere della prova, non ha dimostrato la data dell'annotazione e quindi la sua anteriorità rispetto all'iscrizione ipotecaria, non ha provato l'opponibilità del fondo alle Agenzie. Tale rilievo è stato ritenuto assorbente, sicché il Collegio non ha esaminato la questione relativa alla natura familiare o meno del debito. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità della questione. È stata confermata l'ammissione dell'appellato al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore nella misura indicata in dispositivo.
Norme richiamate
art. 104, comma 1, c.p.a.
il divieto di domande o eccezioni nuove in appello
Il divieto opera per l'originario ricorrente quanto all'ampliamento del thema decidendum; nei confronti delle parti resistenti riguarda le eccezioni in senso tecnico non rilevabili d'ufficio, ma non le mere difese volte a ottenere la riforma della sentenza.
art. 162, comma 4, c.c.
annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio
L'annotazione a margine dell'atto di matrimonio costituisce la formalità pubblicitaria necessaria per rendere opponibile ai terzi la costituzione del fondo patrimoniale.
art. 2647 c.c.
La trascrizione del vincolo relativo agli immobili ha funzione di pubblicità-notizia e non sostituisce l'annotazione nei registri dello stato civile ai fini dell'opponibilità ai terzi.
art. 2967 c.c.
La parte che invoca l'opponibilità del fondo patrimoniale deve provare la data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, secondo il principio di vicinanza della prova e le regole sull'onere probatorio.
art. 77 d.P.R. 602/1973
Costituisce la base normativa dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscossione e oggetto della controversia.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Il compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato nella misura dimezzata prevista dalla disposizione.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale è opponibile ai terzi soltanto dal momento dell'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio; la trascrizione del vincolo sugli immobili ai sensi dell'art. 2647 c.c. ha mera funzione di pubblicità-notizia e non è equipollente all'annotazione.
- Chi invoca l'opponibilità del fondo patrimoniale nei confronti di un creditore deve provare la data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la sua anteriorità rispetto all'atto pregiudizievole; in mancanza, l'opponibilità non può essere riconosciuta.
- In appello, il divieto di domande o eccezioni nuove non impedisce alla parte resistente in primo grado, divenuta appellata, di formulare mere difese o censure dirette a contrastare i motivi d'appello e a ottenere la riforma della sentenza; il divieto riguarda invece le eccezioni in senso tecnico non rilevabili d'ufficio.
- Quando la mancata prova dell'opponibilità del fondo patrimoniale è di per sé decisiva per escludere la tutela invocata contro l'azione esecutiva o cautelare del creditore, non è necessario esaminare la distinta questione relativa alla riconducibilità del debito ai bisogni della famiglia.
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