Cassazione Penale, Sentenza n. 2354/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP. Il ricorso censura presunte violazioni degli artt. 273 e 192, commi 3 e 4, c.p.p., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del Tribunale nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare di Carlo Capasso) e dei riscontri esterni individualizzanti: il PM sostiene che le dichiarazioni e i riscontri (anche da altri quattro collaboratori) dimostrerebbero che Vincenzo Di Lauro diede e reiterò il mandato omicidiario, anche dal carcere, e che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso o sottovalutato tali elementi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso del PM chiedeva in sostanza una nuova valutazione di merito degli elementi probatori (dichiarazioni dei collaboratori e riscontri), valutazioni non consentite in sede di cassazione se prive del vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. La Corte ha quindi confermato il principio secondo cui il giudizio sulla gravità indiziaria è provvisorio e soggetto a diversa valutazione in dibattimento, ha escluso la sussistenza di una frattura logica o di una contraddittorietà insanabile nell'ordinanza impugnata e ha rigettato il ricorso del PM, lasciando impregiudicata l'efficacia dell'ordinanza di riesame che aveva disposto la scarcerazione dell'indagato.
Norme richiamate
art. 311 c.p.p.
Articolo invocato quale base formale del ricorso del PM; la Corte ha valutato il ricorso alla luce dei limiti dell'impugnazione per cassazione, ritenendolo inammissibile perché volto alla riconsiderazione del merito.
art. 309 c.p.p.
Norma che ha abilitato il Tribunale a riesaminare la misura cautelare e ad annullare l'ordinanza del GIP; il Tribunale ha esercitato il potere di riesame sulla gravità indiziaria.
artt. 273 e 192 c.p.p., commi 3 e 4
vizi dedotti dal ricorrente
Il PM ha dedotto violazioni relative alla valutazione delle dichiarazioni e alla motivazione; la Corte ha ritenuto tali censure come richieste di nuova valutazione del merito e non come indicazione di una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
art. 416-bis.1 c.p.
aggravante contestata nei capi di imputazione
Norma penale usata per qualificare i reati contestati (aggravazione per modalità mafiose); presente nel quadro accusatorio ma non centrale nella decisione sulla ammissibilità del ricorso in cassazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 ecc.)
richiamata nella motivazione
Richiami ai principi consolidati: la cassazione può censurare la motivazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà; è preclusa la rinnovazione del giudizio di merito e l'adozione di nuove ricostruzioni fattuali non prospettate dal giudice del merito.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che impugni un provvedimento di riesame non può limitarsi a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio: deve indicare vizi specifici di diritto o di motivazione (manifesta illogicità o contraddittorietà) per essere accolto.
- La valutazione della gravità indiziaria in sede cautelare è provvisoria e tolera un margine di apprezzamento del giudice del merito; la legittimità interviene solo se la motivazione mostra una chiara frattura logica o incoerenze insanabili.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono riscontri esterni individualizzanti per assurgere a fondamento solido della gravità indiziaria, ma la valutazione della consistenza e della sufficienza di tali riscontri è questione di merito non sindacabile in cassazione salvo vizi logici evidenti.
- Se l'accusa sostiene che un detenuto abbia impartito ordini dall'interno del carcere, è utile acquisire elementi concreti di comunicazione o contatti con l'esterno; mera affermazione di pressione dal carcere senza riscontri può risultare insufficiente in sede cautelare.
- Il PM, per impugnare con successo un provvedimento cautelare in Cassazione, deve costruire i motivi in termini di errori logico-giuridici nella motivazione del giudice del merito, non solo in termini di migliore plausibilità fattuale della propria ricostruzione.
- In presenza di più collaboratori che forniscono versioni divergennti sulla fonte del mandato, il giudice del merito può privilegiare una ricostruzione piuttosto che un'altra; tale scelta è riservata al merito e difficilmente ribaltabile in sede di legittimità.
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