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Sentenza

Sentenza n. 1318/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’Amministrazione all’erogazione di € 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un valore complessivo di € 1.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 28 luglio 2025, unitamente all’attestazione di conformità, e il giudicato era stato comprovato dal certificato di mancata impugnazione. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica con accredito dell’importo riconosciuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, fosse stata notificata all’Amministrazione quale titolo esecutivo e che fosse decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’attivazione della Carta elettronica e l’accredito dell’importo complessivo di € 1.000,00. Ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti contabili necessari, compresi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, e l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario costituisse già una misura idonea e ha considerato, alla luce dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e del principio espresso dall’Adunanza plenaria n. 15/2014, la crisi della finanza pubblica, l’ammontare del debito pubblico, la complessità e la natura seriale del contenzioso sulla Carta elettronica quali ragioni ostative alla penalità di mora. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche quando sussistano altre ragioni ostative, valutabili in relazione alla posizione del debitore pubblico e alle concrete difficoltà dell’adempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 479 c.p.c.

    Nel testo richiamato dalla sentenza, consente la notificazione del titolo esecutivo mediante copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale, senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale fondamento dell’utilizzo, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo specifico di dare o fare, purché il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando dagli atti risulti l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine in caso di persistente inottemperanza.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie, compresa l’eventuale allocazione della somma in bilancio; l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all’adempimento dell’obbligo giudiziale.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quali la crisi della finanza pubblica, l’ammontare del debito pubblico, la complessità organizzativa dell’adempimento e la natura seriale del contenzioso, soprattutto quando sia già stata disposta la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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