Cassazione Penale, Ordinanza n. 00213/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non colpisse una reale violazione di legge, ma mirasse surrettiziamente a contestare il giudizio di fatto già compiuto in modo conforme dai giudici di merito. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una frode informatica. L'unico motivo deduceva la falsa applicazione dell'art. 640-ter c.p., ma la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, tendeva in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito e il giudizio di responsabilità, contestando che le emergenze istruttorie fossero idonee a ricondurre la condotta al paradigma legale. Il ricorso non offriva una diversa e concreta giustificazione dell'accredito di euro 3.000 su una carta Postepay intestata all'imputato, elemento valorizzato dai giudici di merito come decisivo ai fini della responsabilità.
Norme richiamate
art. 640-ter c.p.
La norma sulla frode informatica è richiamata come fattispecie contestata; la Corte reputa integrata, in fatto, anche sulla base dell'intestazione della carta Postepay su cui è confluita la ricarica di euro 3.000.
art. 606, lett. b), c.p.p.
Il motivo fondato su violazione di legge deve riguardare la riconducibilità del fatto accertato alla fattispecie astratta; non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del fatto e il giudizio di responsabilità.
art. 616 c.p.p.
È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione formalmente costruito come violazione di legge è inammissibile quando, in sostanza, mira a rimettere in discussione il giudizio di fatto e la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.
- Quando la sentenza di merito ha accertato in modo conforme gli elementi della fattispecie sulla base delle risultanze istruttorie, il ricorrente deve indicare una concreta e specifica ragione per escludere la sussunzione del fatto nella norma incriminatrice.
- In presenza di elementi oggettivi coerenti con la condotta contestata, l'imputato deve allegare fatti contrari specifici e verificabili; non è sufficiente una contestazione meramente assertiva o alternativa della ricostruzione probatoria.
- Nell'ambito della frode informatica, l'accredito di somme su uno strumento di pagamento intestato all'imputato può costituire elemento idoneo a sostenere l'integrazione del reato se non vi è una spiegazione alternativa plausibile fornita dalla difesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00152/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00158/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00159/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00160/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00162/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00163/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →