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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 3497 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO - Determinazione del valore venale in comune commercio - Corrispettivo - Non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che, per determinare il valore venale in comune commercio, non rileva di per sé il corrispettivo contrattuale. L'Amministrazione deve individuare il valore di mercato sulla base di molteplici stime specifiche e approfondite, considerando le concrete condizioni dell'immobile. Il testo non indica espressamente l'esito processuale, né consente di identificare con certezza quale parte abbia ottenuto una pronuncia favorevole.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la determinazione del valore venale in comune commercio di un immobile ai fini dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del d.P.R. 131/1986. La questione centrale è se tale valore debba coincidere con il corrispettivo pattuito nel contratto di compravendita. La sentenza esclude questa coincidenza automatica, precisando che il prezzo di acquisto può essere influenzato dalle condizioni peculiari della specifica contrattazione e non rappresenta necessariamente il valore ordinario di mercato dell'immobile.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il valore venale in comune commercio dell'immobile deve essere determinato sulla base di stime specifiche e approfondite.

    La norma richiede di determinare il valore ordinario di mercato dell'immobile mediante una valutazione concreta e motivata, considerando le sue caratteristiche e condizioni. Il prezzo dichiarato nel contratto non è automaticamente determinante, perché può riflettere circostanze particolari della negoziazione.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, il prezzo pattuito dalle parti non coincide necessariamente con il valore venale in comune commercio dell'immobile.
  • Il valore di mercato deve essere stimato considerando le caratteristiche concrete dell'immobile, la sua ubicazione, lo stato di conservazione, la destinazione e ogni altra circostanza rilevante.
  • Un eventuale accertamento fondato esclusivamente sul prezzo contrattuale, senza una valutazione specifica e approfondita, può risultare insufficiente.
  • Il prezzo di compravendita può essere condizionato da esigenze, rapporti o condizioni particolari delle parti e quindi non rappresentare il valore ordinario di mercato.
  • La motivazione dell'accertamento deve indicare gli elementi estimativi utilizzati e spiegare perché il valore attribuito sia coerente con le condizioni effettive dell'immobile.

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