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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14448/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) avverso il rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena e/o di concessione della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute ai sensi dell'art. 147 c.p. e dell'art. 47-ter ord. pen. Il ricorrente deduce che il Tribunale non ha adeguatamente considerato la consulenza tecnica di parte e la relazione sanitaria del medico di reparto (22/07/2025) che documentavano un peggioramento della cardiopatia ischemica e incompatibilità con il regime carcerario; inoltre il Tribunale non ha motivato la mancata attivazione di ulteriori accertamenti o perizia tecnica nonostante la rilevanza degli elementi clinici prodotti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia applicato correttamente i principi di diritto: in presenza di documentazione clinica indicativa di incompatibilità col regime detentivo, il giudice deve motivare con dati tecnici concreti il rifiuto dell'istanza o procedere agli opportuni accertamenti/perizia; il provvedimento impugnato è risultato carente e manifestamente illogico nella parte in cui ha ritenuto invariato e compatibile il quadro clinico senza giustificare la mancata approfondimento tecnico.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per il condannato affetto da grave infermità fisica incompatibile con il carcere; richiede valutazione sia astratta (natura della patologia e possibilità di cura) sia concreta (modalità di somministrazione delle terapie nell'istituto ove il detenuto è ristretto).

  • art. 47-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)

    Consente, ove ricorrano i presupposti di incompatibilità e valutazioni di bilanciamento, la detenzione domiciliare in luogo del differimento; impone un bilanciamento tra esigenze di tutela della salute e di contenimento della pericolosità residua del detenuto.

  • art. 11, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)

    Regola il ricovero e le cure in luogo esterno di cura; la possibilità di cura in strutture esterne influisce sulla valutazione della compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto (lett. b) e per vizio di motivazione o contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (lett. e).

  • art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.

    Normativa richiamata in giurisprudenza quale strumento procedurale utile per disporre perizia tecnico-medica in sede camerale quando occorrono accertamenti specialistici per valutare la compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo.

  • art. 52, d.lgs. n. 196/03

    Norma sulla protezione dei dati personali; impone l'oscuramento delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il giudice deve valutare la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime detentivo sia in astratto (natura della patologia e possibilità di cura) sia in concreto (modalità di somministrazione delle terapie nell'istituto e strutture esterne disponibili).
  • Se la documentazione medica prodotta indica una possibile incompatibilità, il giudice che intenda rigettare l'istanza deve motivare la decisione con dati tecnici concreti o procedere a ulteriori accertamenti sanitari e/o alla nomina di un perito.
  • La detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter è uno strumento alternativo che richiede un bilanciamento esplicito tra tutela della salute e esigenze di sicurezza pubblica; tale bilanciamento deve essere adeguatamente motivato.
  • Relazioni cliniche aggiornate e la consulenza tecnica di parte che documentano un peggioramento clinico non possono essere disattese con affermazioni apodittiche sull'invariabilità del quadro sanitario.
  • In caso di contrasto tra pareri sanitari, il corretto procedimento è approfondire con accertamenti tecnici (perizia) piuttosto che respingere l'istanza per mera valutazione giudiziale di non compatibilità dei documenti.
  • La mancata istruttoria tecnica o la carenza di motivazione in presenza di elementi clinici rilevanti espone il provvedimento a annullamento con rinvio.

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