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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5079/2022 del 11/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata con la formula "perché il fatto non sussiste" con riferimento alla residua imputazione ex art.75, comma 2. Pertanto la condanna per quel reato è stata annullata e non è stata disposta alcuna rinnovazione del giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Spiri propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva riformato la decisione del GUP (11/03/2015): aveva dichiarato prescritta la contravvenzione ex art.116, commi 13 e 16, Codice della Strada e aveva rideterminato la pena per il reato residuo originariamente contestato ai sensi dell'art.9, comma 2, L. n.1423/1956 (oggi art.75, comma 2, D.Lgs. n.159/2011). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità per il residuo reato (art.75, comma 2) sia sulla determinazione della pena. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato perché la condotta sulla quale era basata la condanna consisteva nella violazione di prescrizioni generiche quali "vivere onestamente" e "rispettare le leggi", che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n.40076/2017) non integrano il reato di cui all'art.75, comma 2, D.Lgs.159/2011, il cui contenuto precettivo è formato esclusivamente dalle prescrizioni specifiche; le prescrizioni generiche possono al più rilevare per l'aggravamento della misura di prevenzione.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011

    La Corte interpreta la norma alla luce delle Sezioni Unite 2017: il reato previsto dal comma 2 si integra solo con la violazione di prescrizioni specifiche imposte dalla sorveglianza speciale; l'inosservanza di prescrizioni generiche come "vivere onestamente" o "rispettare le leggi" non realizza il reato.

  • art. 9, comma 2, L. n. 1423 del 1956 (norma originaria)

    Norma storica sostituita dall'art.75 D.Lgs.159/2011: la sentenza richiamava l'equivalenza tra la fattispecie storica e quella oggi vigente, ma la questione sostanziale della tassatività è stata risolta seguendo la normativa e la giurisprudenza attuale.

  • art. 116, commi 13 e 16, Codice della Strada

    La Corte d'appello aveva dichiarato prescritta la contravvenzione prevista da tali commi; la Cassazione non ha contestato tale statuizione e ha invece annullato la condanna relativa al reato residuo per insussistenza del fatto.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 40076 del 27/04/2017 (Paternò)

    Giurisprudenza chiave: stabilisce che le prescrizioni generiche "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" non configurano il reato di cui all'art.75, comma 2; solo le prescrizioni specifiche imposte possono costituire precetto sanzionabile penalmente, mentre le inosservanze generiche possono rilevare solo ai fini dell'aggravamento della misura di prevenzione.

Massime di principio

  • La violazione di prescrizioni generiche imposte con la sorveglianza speciale (es. "vivere onestamente", "rispettare le leggi") non integra il reato previsto dall'art.75, comma 2, D.Lgs.159/2011: è necessaria la violazione di prescrizioni specifiche e tassative.
  • In presenza di una condanna fondata solo su inosservanze generiche, il giudice deve prosciogliere per insussistenza del fatto; la Cassazione può annullare senza rinvio quando non sussiste il fatto e non è necessario un nuovo esame istruttorio.
  • Le prescrizioni generiche possono comunque essere considerate nella valutazione dell'aggravamento di misure di prevenzione o nella valutazione del pericolo di recidiva, ma non come autonomo illecito penale ai sensi dell'art.75(2).
  • Nei ricorsi per cassazione è efficace richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite quando si censurano questioni di principio quali la tassatività delle fattispecie penali; la mancata specificazione dell'obbligo può costituzionalmente e penalmente inammissibile.
  • Quando già si è pronunciata la prescrizione su un capo (es. contravvenzione), non di rado resta da verificare solo la legittimità della restante imputazione: se questa si basa su profili vaghi, è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio.

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