Cassazione Penale, Sentenza n. 7561/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per concorso in tentato furto aggravato, denunciando la violazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen. e il vizio della motivazione. In particolare, si contestava l'applicazione dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede con riferimento alla serranda di un esercizio commerciale: la difesa sosteneva che la serranda fosse cosa esposta naturalmente all'altrui affidamento e che la presenza di telecamere di controllo e la prospicienza sulla pubblica via escludessero l'aggravante perché garantivano una vigilanza indiretta e la possibilità di impedire la consumazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. si applica alle cose lasciate senza diretta e continua custodia e, in particolare, alla porta o serranda di un locale prospiciente la pubblica via, essendo tali beni affidati all'altrui senso di rispetto. La Corte ha inoltre escluso che la presenza di telecamere possa escludere l'aggravante, perché la videoregistrazione consente solo l'accertamento postumo o l'identificazione degli autori e non impedisce in concreto la sottrazione o la consumazione del reato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma citata nell'imputazione per il concorso di persone nel reato; nessuna interpretazione specifica motivata nella sentenza oltre all'inquadramento del concorso.
art. 624 cod. pen.
Norma base del furto, richiamata nell'imputazione; la Corte ha confermato l'applicazione del titolo di reato in relazione al tentativo di sottrazione mediante forzatura.
art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.
L'aggravante riguarda le cose esposte alla pubblica fede, ossia lasciate senza diretta e continua custodia per necessita o consuetudine. La Corte ha interpretato che la serranda/porta di un esercizio prospiciente la pubblica via rientra in tale nozione e che la presenza di sistemi di sorveglianza che consentono solo il rilevamento o l'identificazione postuma non esclude l'aggravante.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per profili di colpa emergenti.
Massime di principio
- La serranda o la porta di un esercizio commerciale prospiciente la pubblica via può essere considerata 'cosa esposta alla pubblica fede' ai sensi dell'art. 625 n. 7 c.p., perché è normalmente priva di vigilanza diretta e affidata all'onestà altrui
- La presenza del titolare o di persone all'interno del locale non esclude automaticamente l'aggravante: quel che rileva è la mancanza di custodia diretta e continua sulla parte esterna (porta/serranda) esposta alla pubblica via
- La presenza di telecamere o di sistemi di videosorveglianza non elimina l'aggravante se tali strumenti consentono solo la registrazione o la successiva identificazione: la possibilità di intervenire immediatamente per impedire la consumazione è il criterio rilevante
- Sistemi di sicurezza che permettono solo il recupero o la localizzazione postuma (es. antifurto satellitare) sono considerati insufficienti a escludere l'aggravante, analogamente alla videosorveglianza
- In sede di impugnazione, la Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato e irrogare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, occorre valutare con attenzione la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo
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