Ordinanza n. 1835/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile o respinto il ricorso relativo all’assegno per disabilità gravissima
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Campania n. 6811/2025. La controversia riguarda l’accesso o il mantenimento di un assegno destinato a persone con disabilità gravissima, nell’ambito di una graduatoria. Gli appellanti contestavano la mancata attribuzione o il mancato mantenimento del beneficio, sostenendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, che la condizione di disabilità gravissima comportasse il diritto di tutti i soggetti appartenenti a tale categoria a ricevere l’assegno. Il TAR aveva ritenuto potenziali controinteressati gli altri soggetti collocati in graduatoria prima dell’appellante, rilevando la mancata notifica del ricorso ad almeno uno di essi. Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che le doglianze non riguardavano la posizione concretamente occupata in graduatoria e che non era stata impugnata la delibera della Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, la quale prevede che, all’interno delle categorie di disabilità gravissima o grave, le richieste possano essere graduate considerando le condizioni sociali ed economiche svantaggiate valutate mediante la Scheda di Valutazione Sociale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto corretta la qualificazione degli altri soggetti collocati anteriormente in graduatoria come potenziali controinteressati, poiché il beneficio non è garantito in termini assoluti neppure alle persone con disabilità gravissima, essendo condizionato dalle risorse finanziarie disponibili dell’Ambito Territoriale e, ove necessario, graduato sulla base dell’ISEE e delle condizioni sociali ed economiche. La mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Anche l’assenza di nominativi pubblici non esonerava gli appellanti dall’esperire almeno un tentativo di accesso agli atti per individuare i controinteressati. Inoltre, le censure dirette ad affermare un diritto generalizzato all’assegno per tutti i soggetti con disabilità gravissima risultavano comunque inammissibili per la mancata impugnazione della delibera regionale che disciplina la graduazione delle richieste. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare in appello; sulla base di tale domanda il Collegio ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati necessari rende il ricorso inammissibile.
Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, allegato B, art. 6
Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale
La priorità riconosciuta alle persone con disabilità gravissima non comporta il diritto assoluto di tutti gli appartenenti alla categoria a ottenere l’assegno; all’interno della categoria le richieste possono essere graduate in base alle condizioni sociali ed economiche.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità degli appellanti in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima nell’accesso a un assegno finanziato da risorse pubbliche non equivale a un diritto assoluto e incondizionato al beneficio, che resta subordinato ai limiti delle risorse finanziarie disponibili.
- Quando le risorse non consentono di soddisfare tutte le richieste appartenenti alla medesima categoria prioritaria, l’amministrazione può graduare le domande sulla base dei criteri previsti dalla disciplina applicabile, comprese le condizioni economiche e sociali dell’interessato.
- In un giudizio contro la graduatoria di un beneficio pubblico, i soggetti collocati anteriormente al ricorrente possono assumere la qualità di controinteressati, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso può incidere direttamente sulla loro posizione.
- La mancata individuazione pubblica dei nominativi dei controinteressati non esonera il ricorrente dall’onere di attivarsi per instaurare correttamente il contraddittorio; è necessario almeno esperire un tentativo di accesso agli atti per acquisire gli elementi utili alla notificazione.
- Sono inammissibili le censure che mirano a superare i criteri sostanziali di graduazione stabiliti da un atto presupposto non impugnato, quando tale atto costituisce la base normativa della lesione lamentata.
- In sede cautelare d’appello, la mancanza di fumus boni iuris derivante da profili di inammissibilità del ricorso e dalla mancata impugnazione dell’atto presupposto giustifica il rigetto della domanda di sospensione della sentenza impugnata.
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