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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27750/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza territoriale relativo al procedimento penale contro Battista Cristina, Vinonuovo Marcello e Giordano Mario per i reati di cui agli artt. 110 e 595 cod. pen. (diffamazione) e art. 13 legge 8/2/1948 n. 47, in danno di Briganti Valeria. Il Tribunale di Taranto aveva dichiarato incompetente in favore di Monza ritenendo applicabile il criterio generale dell'art. 9 c.p.p. (luogo di emissione del segnale televisivo, Cologno Monzese) perché gli imputati non avrebbero le qualifiche soggettive previste dal comma 1 dell'art. 30 legge n. 223/1990; trasferito il procedimento a Monza, il GIP di Monza ha invece ritenuto la propria incompetenza in favore di Taranto (foro di residenza della persona offesa) e ha proposto il conflitto negativo contro Taranto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Taranto. Il Collegio ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di diffamazione commessa mediante trasmissioni radiofoniche o televisive consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale va determinata ai sensi dell'art. 30, comma 5, legge n. 223/1990 con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, indipendentemente dall'identità soggettiva dell'autore dell'offesa. Si è precisato che la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2021, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 13 della legge n. 47/1948, non ha modificato la regola di competenza territoriale: il rinvio operato dall'art. 30 comma 5 va ora inteso nei confronti dell'art. 595 c.p., ma la regola di foro rimane applicabile. Sulla base di tale principio, è stata pertanto dichiarata competente per territorio la sede della residenza della persona offesa, Taranto.

Norme richiamate

  • art. 30 legge 6 agosto 1990 n. 223

    Il comma 5, seconda parte, va interpretato come norma di determinazione della competenza territoriale con riferimento al luogo di residenza della persona offesa per i reati di diffamazione commessi mediante trasmissioni radio/TV consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, applicabile a chiunque commetta il reato e non solo ai soggetti indicati al comma 1; il rinvio contenuto nella norma si riferisce ora all'art. 595 c.p. dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2021.

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sostitutiva del riferimento sanzionatorio dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 13 legge n. 47/1948; costituisce il parametro sostanziale cui si riferisce il rinvio dell'art. 30 l. 223/1990 ai fini della competenza territoriale.

  • art. 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47

    La norma, che prevedeva una particolare aggravante-sanzione per la diffamazione commessa con la stampa o strumenti similari, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 150/2021; la declaratoria di incostituzionalità incide sul regime sanzionatorio ma non sulla regola di competenza territoriale prevista dall'art. 30 l. 223/1990.

  • art. 9 comma 1 cod. proc. pen.

    Criterio generale di determinazione della competenza territoriale (luogo in cui si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione). È stato ritenuto non applicabile nella fattispecie in presenza della speciale norma di competenza di cui all'art. 30 l. 223/1990 per le ipotesi di diffamazione via trasmissione con attribuzione di fatto determinato.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Principio formale che consente alla Corte di cassazione di decidere il conflitto di competenza e di assegnare il procedimento al giudice competente (qui Tribunale di Taranto).

Massime di principio

  • Se la fattispecie è diffamazione mediante trasmissione radiofonica o televisiva consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, il foro competente è il luogo di residenza della persona offesa ai sensi dell'art. 30 comma 5 l. 223/1990, indipendentemente dall'identità dell'autore dell'offesa (concessionario, delegato o singolo autore).
  • La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 13 della legge n. 47/1948 incide sul regime sanzionatorio ma non modifica la regola speciale di competenza territoriale: il rinvio va ora letto rispetto all'art. 595 c.p., ma la regola di foro rimane operativa.
  • Quando il messaggio diffamatorio è percepito da più persone e risulta difficoltoso individuare il luogo materiale di commissione, prevale la regola speciale che favorisce il foro della residenza della vittima piuttosto che il criterio generale del luogo di emissione.
  • Se la condotta non rientra nella specifica ipotesi di 'attribuzione di un fatto determinato' tramite radio/TV, si applicano le norme generali di competenza (art. 9 c.p.p.). Verificare sempre la qualificazione fattuale del contenuto diffamatorio.
  • Per strategie processuali, la parte offesa può ottenere il processo nel proprio foro di residenza quando ricorrano gli estremi della norma speciale; i difensori dell'imputato dovranno eccepire tempestivamente incompetenza territoriale basandosi sulla qualificazione della condotta e sui criteri di competenza applicabili.

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