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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2726/2022 del 28/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del diniego dell'esenzione decennale I.L.O.R. per l'anno 1997: la controversia verteva sul requisito temporale e sostanziale previsto dalla normativa agevolativa, in particolare se lo stabilimento dovesse risultare "atto all'uso" entro il 31/12/1993. L'Amministrazione aveva contestato che i lavori fossero iniziati in modo significativo solo in epoca successiva (rilievo della Guardia di Finanza), mentre la contribuente sosteneva di aver effettuato investimenti e installato macchinari già nel 1993 (documenti e relazione dell'Ufficio tecnico territoriale del 2000).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Casa Olearia Italiana. Ha confermato che grava sul contribuente l'onere di provare che lo stabilimento fosse effettivamente "atto all'uso" entro il 31/12/1993; ha ritenuto irrilevante la mera effettuazione di acquisti o l'inizio dei lavori se non accompagnati da elementi probatori che dimostrino la concreta idoneità dell'impianto a funzionare alla data indicata. La Corte ha altresì escluso che la relazione U.T.E. del 2000 avesse valore decisivo in assenza di prove idonee a dimostrare che l'impianto fosse operativo già entro il termine perentorio. Ricorrente condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. 8 febbraio 1995 n. 32, conv. con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995 n. 104

    La Corte richiama il concetto di "atti all'uso" impiegato dalla norma per definire i requisiti temporali e sostanziali per l'agevolazione; interpreta la locuzione come riferimento ad uno stabilimento idoneo al funzionamento e non come mera indicazione di lavori iniziati.

  • art. 18, comma 2, d.l. 23 giugno 1995 n. 244, conv. nella legge n. 341/1995

    "l'agevolazione di cui all'art. 101 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.p.r. n. 218/78, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, ..., siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni"

    La norma mantiene applicabile l'agevolazione solo per gli stabilimenti divenuti "atti all'uso" entro il 31/12/1993; la Corte ne afferma il carattere perentorio e non prorogabile del termine e chiarisce che l'assenza delle autorizzazioni amministrative è irrilevante se lo stabilimento è comunque idoneo a funzionare.

  • art. 101 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno)

    "per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantino nei territori indicati all'art. 1 e per le costruzioni annesse è concessa l'esenzione decennale dall'ILOR sui relativi redditi industriali"

    L'articolo costituisce la fonte dell'agevolazione; la Corte ricorda che l'applicazione richiede il verificarsi dei presupposti previsti, in particolare la condizione che lo stabilimento sia "tecnicamente organizzato" e "atto all'uso" nei termini stabiliti.

  • legge 1 marzo 1986 n. 64 (art. 17)

    Richiamata nella ricostruzione normativa storica: la legge aveva prorogato le disposizioni del T.U. sino al 31/12/1993; la Corte ne sottolinea la continuità con le disposizioni successive.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 62)

    Richiamato per affermare la non specialità del giudizio di legittimità in materia tributaria rispetto alle disposizioni procedurali della Cassazione; si applicano le regole ordinarie di impugnazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma procedurale invocata dalla ricorrente per vizio di diritto e motivazione; la Corte ha valutato le doglianze secondo i limiti e i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Riferimento procedurale per l'eventuale contributo unificato dovuto dalla ricorrente in relazione all'istanza di trattazione.

Massime di principio

  • Il termine perentorio previsto per il requisito temporale (31/12/1993) va interpretato rigidamente: la domanda di agevolazione richiede che lo stabilimento sia concretamente idoneo all'uso entro quella data; il termine non è prorogabile se non per norma.
  • L'espressione "atto all'uso" implica che l'opificio sia concretamente in grado di svolgere la sua attività produttiva (idoneità funzionale), non basta il mero avvio dei lavori o acquisti non installati o non utilizzabili nello stabilimento.
  • L'assenza delle autorizzazioni amministrative alla data indicata è irrilevante ai fini dell'agevolazione se lo stabilimento è comunque fisicamente idoneo a funzionare; viceversa, altre incompletezze che rendano l'impianto inefficace sono preclusive.
  • Grava sul contribuente l'onere probatorio della sussistenza dei requisiti per l'agevolazione: documentazione contemporanea e probatoria (verbali di collaudo, certificazioni di impianto, prove di esercizio, ispezioni, fatture e documenti che attestino installazione e operatività) è decisiva.
  • Relazioni tecniche redatte tardivamente (ad esempio anni dopo i fatti) hanno valore limitato se non supportate da prove che dimostrino lo stato reale dell'impianto alla data richiesta; gli accertamenti amministrativi o della Guardia di Finanza svolti in epoca anteriore sono rilevanti e possono prevalere in assenza di prova contraria.
  • In casi simili, è consigliabile conservare e produrre evidenze contemporanee alla data-limite (fotografie datate, registri di esercizio, documentazione di collaudo, contratti di fornitura e installazione con date certe) e, se necessario, predisporre consulenze tecniche che colleghino in modo documentato i macchinari e le opere realizzate alla concreta capacità produttiva dell'impianto.

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