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Sentenza

Sentenza n. 1512/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 423/2025 del Tribunale di Modena, pubblicata in data 18.4.2025.

Giustizia amministrativa202600321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 423/2025 del Tribunale di Modena, che riconosceva la pretesa al bonus formativo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 423/2025 del Tribunale di Modena, pubblicata il 18 aprile 2025 e passata in giudicato, chiedendo l'attuazione della statuizione relativa al bonus formativo. La sentenza è stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si è costituito riferendo che il bonus era stato accreditato il 10 marzo 2026, dopo la presentazione del ricorso. La ricorrente ha quindi insistito per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, in quanto il pagamento era intervenuto solo successivamente all'azione giudiziaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'accredito del bonus formativo, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, ha pienamente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, e ha disposto la restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto riconosciuto dallo stesso difensore interessato.

    La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione esegue integralmente la statuizione dopo la proposizione del ricorso, la pretesa sostanziale risulta soddisfatta e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Quando l'adempimento dell'amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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