Sentenza del 21/04/2016 n. 1127 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Frodi IVA - operazioni soggettivamente inesistenti - prova contraria - art. 2697 c.c. - incombe al contribuente - assolvimento mediante fatture o riscontri contabili - non è sufficiente - prova dell'effettività dell'operazione - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava l’utilizzo, da parte della società ricorrente, di dieci fatture emesse da una società ritenuta fittizia o cartiera, per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente indebita deduzione di costi ai fini IRES e IRAP e indebita detrazione dell’IVA. La ricorrente deduceva, tra l’altro, decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, difetto di motivazione, carenza di contraddittorio e insufficienza della prova. Il punto centrale riguardava l’onere di dimostrare l’effettività delle operazioni: secondo l’art. 2697 c.c., dopo la contestazione circostanziata dell’Amministrazione, spettava alla contribuente provare concretamente che le prestazioni o le cessioni fatturate fossero realmente avvenute. La mera esibizione delle fatture, della contabilità o dei pagamenti tracciabili non era sufficiente, trattandosi di elementi formali o comunque suscettibili di essere predisposti per simulare operazioni effettive.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna ha respinto il ricorso e condannato la società al pagamento di 5.000 euro di spese. La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha respinto l’appello, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento, adeguatamente motivata la sentenza di primo grado e non assolto l’onere probatorio della contribuente. È stato ritenuto valido il raddoppio dei termini di accertamento, collegato alla sussistenza di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’esito del procedimento penale. Sono state inoltre confermate la ricostruzione contabile dell’Ufficio, la sufficienza degli elementi indiziari raccolti e l’assenza di una prova concreta dell’effettività delle operazioni. L’istanza di sospensione è stata rigettata e la società è stata condannata anche in appello alle spese, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In materia di costi dedotti e operazioni contestate come inesistenti, il contribuente deve provare l’esistenza effettiva e l’inerenza delle operazioni. La produzione delle sole fatture o della contabilità non dimostra di per sé che la prestazione sia stata realmente eseguita.
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
Costituisce il fondamento dell’accertamento analitico-induttivo sui redditi d’impresa, utilizzato dall’Ufficio per rettificare il reddito dichiarato sulla base delle anomalie e degli elementi presuntivi rilevati.
Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Prevede il raddoppio dei termini ordinari di accertamento quando la violazione comporta l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000. Secondo la decisione, il raddoppio opera per la mera sussistenza dell’obbligo di denuncia, senza necessità che il reato sia accertato in sede penale.
Art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
È stato applicato, per l’IVA, in coordinamento con la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fatti fiscalmente rilevanti e penalmente denunciabili.
Art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Consente la rettifica dell’IVA dichiarata quando emergono elementi idonei a dimostrare l’inesattezza delle operazioni o l’indebita detrazione dell’imposta.
Art. 331 c.p.p.
Rileva ai fini dell’obbligo dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di denunciare i reati perseguibili d’ufficio, presupposto del raddoppio dei termini secondo l’interpretazione accolta dalla sentenza.
Art. 7 d.P.R. n. 546/1992
Richiamato in relazione ai poteri istruttori e alla valutazione della prova nel processo tributario, nonché alle doglianze della contribuente sul contraddittorio e sull’istruttoria.
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Disciplina i requisiti dell’avviso di accertamento e l’obbligo di motivazione. La motivazione è stata ritenuta sufficiente perché consentiva alla contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi.
Art. 36 e art. 61 d.P.R. n. 546/1992
Richiamati con riferimento ai requisiti della sentenza tributaria e alla disciplina dell’appello. La CTR ha ritenuto adeguata la motivazione della decisione di primo grado e insufficientemente specifiche le censure dell’appellante.
Giurisprudenza Cassazione: sentenze n. 23533/2012 e n. 1134/2009
La fattura, essendo un atto formato unilateralmente dal soggetto emittente, ha natura partecipativa e non costituisce prova autonoma dell’effettività dell’operazione. Anche i pagamenti tracciabili rappresentano soltanto elementi indiziari, da valutare insieme agli altri elementi del caso, poiché possono essere utilizzati per conferire una parvenza di regolarità a operazioni fittizie.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta in modo specifico che le operazioni siano inesistenti, il contribuente deve fornire una prova concreta e complessiva della loro effettività, non limitandosi a produrre fatture, registrazioni contabili o documenti formalmente regolari.
- La prova dell’operazione deve riguardare la concreta esecuzione della prestazione o la reale consegna dei beni: sono utili, ad esempio, contratti, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, documentazione tecnica, riscontri presso clienti o fornitori e prova della concreta utilità economica dell’operazione.
- La tracciabilità dei pagamenti non è decisiva da sola. In un contesto di frode carosello o di utilizzo di società cartiere, anche i pagamenti bancari possono essere stati predisposti per simulare rapporti commerciali reali.
- La fattura non prova automaticamente né l’esistenza dell’operazione né l’inerenza del costo: è un documento proveniente unilateralmente dall’emittente e deve essere corroborata da elementi esterni e coerenti.
- L’Ufficio deve indicare elementi specifici, anche presuntivi, che rendano plausibile l’inesistenza dell’operazione; una volta forniti tali elementi, l’onere di dimostrare la realtà dell’operazione si sposta, sul piano probatorio, sul contribuente.
- Il raddoppio dei termini di accertamento può operare quando i fatti accertati comportano l’obbligo di denuncia per un reato tributario, anche se il procedimento penale non si conclude con una condanna, secondo l’orientamento applicato nella decisione.
- In appello è necessario contestare puntualmente e con nuovi elementi le motivazioni della sentenza di primo grado: la semplice riproposizione delle difese già svolte, senza un adeguato confronto con la motivazione impugnata, espone l’appello al rigetto.
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