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Sentenza

Sentenza n. 4730/2026 - Milano, Sezione 4

Per l’ottemperanza alla sentenza n. 538/25 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto alla carta docente e agli interessi per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 538/25 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto all'erogazione di € 500,00 annui tramite carta docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2021/22, oltre agli interessi dalla data del diritto all'accredito della concreta attribuzione. Ha dedotto il mancato integrale adempimento del Ministero e chiesto l'adozione degli atti necessari a dare esecuzione al titolo, sia quanto alla carta docente sia quanto agli interessi. Il titolo era stato notificato al Ministero e tra tale notifica e quella del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei giudicati pecuniari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del giudicato. Ha ritenuto provati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La pretesa era adeguatamente documentata e il Ministero non aveva contestato il mancato adempimento, che riguardava sia l'attribuzione della carta docente sia gli interessi riconosciuti dalla sentenza. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla sua comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere nei successivi 120 giorni; il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza, i capitoli di bilancio specifici e il pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è dovuto al commissario. Il Ministero è stato condannato a rifondere € 800,00 di spese, oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce il periodo dilatorio che deve intercorrere prima che il creditore possa procedere all'esecuzione; nel caso concreto il TAR ne ha verificato il decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    Per assicurare l'esecuzione del giudicato pecuniario, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il meccanismo del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a un giudicato pecuniario nei confronti di un'amministrazione statale, il ricorso è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Quando il giudicato riconosce un credito composto da una prestazione principale e dagli interessi, l'amministrazione deve eseguire integralmente entrambe le statuizioni; la mancata contestazione dell'inadempimento, a fronte di una pretesa adeguatamente documentata, consente di ordinare l'esecuzione integrale.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendone l'attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Per eseguire un giudicato pecuniario, il commissario ad acta può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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