Cassazione Penale, Ordinanza n. 09018/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18/06/2024 che aveva confermato la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla qualificazione della condotta, sostenendo che si trattasse di mera opposizione passiva e non di resistenza attiva penalmente rilevante. Con il secondo motivo ha dedotto in modo generico l'omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena applicato per la continuazione tra reati, contestando quindi il trattamento sanzionatorio complessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già respinte in appello e privo di specifica critica alla motivazione impugnata; ha inoltre richiamato il principio per cui il divincolarsi del soggetto fermato dalla polizia giudiziaria può integrare violenza, e quindi resistenza attiva, quando sia diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e a sottrarsi alla presa. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva applicato correttamente i criteri in tema di reato continuato, con distinta determinazione e motivazione degli aumenti per i reati satellite, nei limiti dell'art. 81 c.p. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Il divincolarsi del soggetto fermato integra il requisito della violenza, e quindi la resistenza punibile, quando non sia mera reazione istintiva ma impiego di forza volto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e a sottrarsi alla presa.
art. 81 c.p.
Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare gli aumenti per i singoli reati satellite in modo distinto, con motivazione proporzionata all'entità degli aumenti e idonea a escludere un surrettizio cumulo materiale.
Sez. 5, n. del 27/09/2013 Ud. (dep. 21/02/2014 ) Rv. 259043 - 01
È richiamato il precedente secondo cui l'atto di divincolarsi può integrare violenza ai fini della resistenza a pubblico ufficiale quando sia finalizzato a sottrarsi alla presa e alla fuga.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
È richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla necessità di calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite nel reato continuato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre pedissequamente censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'art. 337 c.p., il divincolarsi di chi sia fermato dalla polizia giudiziaria può integrare violenza se costituisce una condotta attiva diretta a impedire l'azione del pubblico ufficiale e a sottrarsi alla presa; non basta, invece, una mera reazione passiva o istintiva.
- In tema di reato continuato, la pena complessiva deve essere costruita individuando il reato più grave, determinando la pena base e applicando aumenti distinti per i reati satellite, con motivazione commisurata all'entità degli aumenti e idonea a verificare il rispetto del limite di proporzione e del divieto di cumulo materiale mascherato.
- La censura sulla misura degli aumenti per continuazione è infondata quando la motivazione del giudice di merito consenta di comprendere che la determinazione complessiva della pena è coerente con i criteri legali e con i limiti dell'art. 81 c.p.
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