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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10358/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso Ires presentata da una società incorporante, la quale sosteneva di aver acquisito, per effetto di incorporazione con efficacia fiscale dal 1° gennaio 2000, un credito tributario maturato dalla società incorporata. La contribuente esponeva che, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo, per errore aveva utilizzato in compensazione solo una parte del credito e chiedeva quindi il rimborso della differenza non compensata. L’Amministrazione finanziaria aveva opposto silenzio-rifiuto. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta, sul rilievo che dall’ultima dichiarazione della società incorporata risultava che l’eccedenza d’imposta precedente era già stata integralmente compensata e che, comunque, la contribuente non aveva dato prova dell’esistenza di un credito ancora residuo e rimborsabile. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza d’appello per omessa esposizione dei fatti di causa ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione del TUIR, per avere la CTR negato il diritto a far valere in anni successivi un credito d’imposta maturato in precedenza; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice ritenuto mancante la prova documentale del credito. La ricorrente sosteneva anche che il dato del credito riportato in dichiarazione si fosse "consolidato" perché non contestato tempestivamente dall’Ufficio e che i modelli F24 prodotti dimostrassero l’utilizzo solo parziale del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso, anzitutto, la nullità della sentenza della CTR, rilevando che la motivazione complessiva consentiva di comprendere l’oggetto della lite, le difese e la decisione. Ha poi respinto i motivi sostanziali, affermando che nell’ordinamento tributario non esiste un principio per cui quanto indicato dal contribuente in dichiarazione diventi incontestabile se non immediatamente contestato dall’Amministrazione; il credito esposto può essere contestato anche oltre i termini decadenziali dell’accertamento, perché tali termini operano per il potere di accertamento dei crediti dell’Amministrazione e non per la contestazione dei debiti/rimborsi. La Corte ha inoltre condiviso il rilievo della CTR secondo cui dalla dichiarazione finale della società incorporata non emergeva alcun credito ancora compensabile e ha ritenuto che la produzione di alcuni modelli F24, attestando l’utilizzo di una parte del credito, non provasse affatto l’esistenza di un ulteriore credito residuo e rimborsabile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per censurare rispettivamente violazioni di legge e nullità della sentenza; la Corte esamina i motivi entro questi limiti.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione della sentenza non è nulla se, pur sintetica nello svolgimento del processo, consente di ricostruire oggetto, difese e ragioni della decisione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 11 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    la Corte non accoglie la tesi secondo cui la norma attribuirebbe al contribuente un diritto incontestabile a riportare e compensare il credito dichiarato.

  • art. 19 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    la norma è richiamata per fondare il preteso diritto a computare crediti d’imposta in diminuzione dell’imposta del periodo successivo, ma la Corte ritiene infondata la censura.

  • art. 2697 c.c.

    grava sul contribuente l’onere di provare i presupposti del rimborso e l’esistenza del credito tributario ancora spettante.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • Cass. S.U. 15 marzo 2016, n. 5069

    le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che, in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione può contestare il credito anche oltre i termini decadenziali dell’accertamento, in quanto questi operano solo per il riscontro dei crediti dell’erario e non per la contestazione dei debiti verso il contribuente.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di rimborso, la dichiarazione fiscale del contribuente non si consolida in modo incontestabile per il solo fatto di non essere stata tempestivamente contestata dall’Amministrazione; il credito esposto può essere contestato anche oltre i termini decadenziali dell’accertamento.
  • Chi chiede il rimborso di un credito d’imposta deve provare non solo l’avvenuta indicazione del credito o un suo utilizzo parziale, ma soprattutto l’esistenza di un credito residuo ancora spettante e suscettibile di rimborso o compensazione.
  • La produzione di documenti che attestino l’utilizzo in compensazione di una parte del credito non equivale, di per sé, alla prova dell’inesistenza di ulteriori utilizzi o della permanenza di un saldo residuo.
  • La motivazione della sentenza è immune da nullità quando, pur sintetica nello svolgimento del processo, renda comunque chiari l’oggetto della lite, le difese delle parti e la ratio della decisione.
  • In materia di rimborso d’imposte, i termini decadenziali dell’accertamento limitano il potere dell’Amministrazione di accertare i propri crediti, ma non impediscono di eccepire la mancanza del presupposto del rimborso richiesto dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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