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Sentenza

Sentenza n. 4360/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (protocollo K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202300254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per precedenti penali e omessa dichiarazione della posizione giudiziaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza manifeste. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe deciso sulla base di un automatismo derivante dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta relativa al delitto di omicidio colposo stradale e dall’omessa autocertificazione dei precedenti, senza considerare adeguatamente il radicamento della richiedente e dei suoi familiari in Italia. L’omissione sarebbe stata, secondo la ricorrente, inconsapevole o dovuta a errore materiale. Il diniego era stato adottato anche in considerazione della mancata indicazione dell’effettiva posizione giudiziaria nella domanda di cittadinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha chiarito che la residenza legale decennale prevista dall’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce soltanto un presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza. La concessione è espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa e richiede una valutazione complessiva dell’inserimento sociale, delle condizioni personali, lavorative, economiche e familiari e, in particolare, dell’irreprensibilità della condotta. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della prognosi amministrativa. Nel caso concreto, il diniego non è stato ritenuto fondato su un automatismo, ma su due elementi convergenti: la condanna per un grave fatto di omicidio colposo stradale, con violazione di norme precauzionali, e soprattutto la mancata dichiarazione della condanna nella domanda. L’omissione è stata qualificata come dichiarazione mendace idonea a incidere sull’affidabilità, sulla lealtà e sul grado di integrazione della richiedente, anche perché il fatto ricadeva nel periodo decennale di osservazione antecedente alla domanda. Il generico richiamo a un errore materiale o a un’errata comprensione della dichiarazione non è stato ritenuto sufficiente a superare il dato oggettivo dell’omissione. Richiamando l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, il Collegio ha ritenuto che la falsità o omissione nella dichiarazione possa giustificare il rigetto della domanda anche indipendentemente dalla configurabilità di un autonomo reato di falso. Le spese sono state compensate in ragione del carattere meramente formale delle difese dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni

    La residenza legale decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla concessione della cittadinanza, che resta oggetto di ampia valutazione discrezionale sull’integrazione e sull’affidabilità del richiedente.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il provvedimento di diniego deve essere sorretto da una motivazione coerente e adeguata rispetto agli elementi posti a fondamento della valutazione amministrativa.

  • art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    L’omissione o falsità nella dichiarazione sostitutiva può giustificare il rigetto della domanda anche indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso, poiché il dichiarante ha il dovere di affermare il vero quando la dichiarazione ha funzione probatoria.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La controversia è stata trattata e decisa all’udienza da remoto secondo il rito camerale indicato nel provvedimento.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è un atto discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto un requisito per la presentazione della domanda e non comporta un diritto automatico alla naturalizzazione.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza l’Amministrazione deve considerare complessivamente l’integrazione del richiedente e la sua affidabilità, valorizzando le condizioni personali, familiari, lavorative ed economiche e l’irreprensibilità della condotta, intesa anche come rispetto delle regole di convivenza civile oltre che di quelle penali.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione ministeriale in materia di cittadinanza è estrinseco e formale: esso verifica l’adeguatezza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’Amministrazione.
  • La mancata indicazione di una condanna penale nella domanda di cittadinanza costituisce elemento autonomamente rilevante per valutare negativamente l’affidabilità e l’integrazione del richiedente; ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, tale omissione può giustificare il rigetto anche senza l’accertamento di un autonomo reato di falso.
  • Nel giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente cittadinanza possono essere considerati, oltre ai fatti penalmente rilevanti, anche condotte indicative di inaffidabilità o di astratta pericolosità sociale, purché la valutazione amministrativa sia adeguatamente istruita e motivata.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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