Sentenza n. 1180/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 316/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.07.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 316/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutivo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 316/2023, pubblicata il 20 luglio 2023. La sentenza risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza del ricorrente, le operazioni necessarie saranno compiute entro i successivi novanta giorni dal commissario ad acta nominato sin d'ora nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e quest'ultima permane inadempiente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di ulteriore inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa entro un termine successivo prefissato.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato.
Come è indicizzato
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