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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1924/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per detenzione di sostanza stupefacente (coltivazione domestica di marijuana: 5 piante, rami, strumenti e denaro). Hanno proposto quattro motivi, ma quello ritenuto decisivo riguardava una nullità processuale: l'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto era stato inviato via PEC alle ore 8:30 del 17/12/2020 indicando per errore che l'udienza si sarebbe tenuta "la mattina seguente" alle ore 9 (quindi il giorno dopo), mentre l'udienza fu celebrata lo stesso 17/12 alle 13:50; il difensore di fiducia non era presente e fu nominato un difensore d'ufficio/sostituto. I ricorrenti sostenevano che la mancata tempestiva e corretta comunicazione al difensore di fiducia integrasse una nullità assoluta che inficia anche il giudizio direttissimo e il successivo rito abbreviato celebrati in continuità lo stesso giorno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente il ricorso. Ha accertato che l'avviso era stato inviato con indicazione errata della data e che il difensore di fiducia non fu avvisato correttamente; ha richiamato giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'omesso avviso al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., la quale non si limita all'udienza di convalida ma si estende al giudizio celebrato in continuità nella stessa giornata. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata (Corte d'appello) sia la sentenza del Tribunale del 17/12/2020 e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero competente presso il Tribunale di Roma.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Richiamato dalla Corte di appello in relazione alla fattispecie di coltivazione; nella decisione di Cassazione è presente come riferimento fattuale ma la pronuncia si concentra sulla nullità processuale e non sulla qualificazione sostanziale della condotta ai sensi di questa norma.

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    L'art. 178 (che disciplina le nullità) è interpretato come richiamante le nullità assolute; la Corte ritiene che l'omesso avviso al difensore, quando la sua presenza è obbligatoria, integri una nullità assoluta richiamata da questa disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 179, comma 1

    L'art. 179 qualifica come nullità assolute le ipotesi di assenza del difensore nei casi in cui la sua presenza è obbligatoria. La Corte interpreta la norma nel senso che la mancata partecipazione del difensore già nominato, ascrivibile all'omissione dell'avviso, integra la nullità assoluta anche se in udienza è presente un difensore diverso nominato d'ufficio o un sostituto.

  • Codice di procedura penale, art. 97, comma 4

    Le ipotesi di sostituzione d'ufficio del difensore previste dall'art. 97, comma 4, presuppongono la regolarità dell'avviso al difensore nominato; se l'avviso è viziato, la nomina di un difensore sostitutivo non sanifica la nullità.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, comma 3, lett. c)

    Riferimento ai diritti di difesa: la scelta del difensore da parte dell'imputato è parte integrante del diritto a un giusto processo; la lesione di tale diritto (per designazione 'irrituale' o mancanza di avviso al difensore scelto) è considerata grave.

Massime di principio

  • La mancata o errata comunicazione al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, integra una nullità assoluta secondo gli artt. 178 e 179 c.p.p.; tale nullità può estendersi al giudizio celebrato in continuità nella stessa giornata (es. convalida e giudizio direttissimo/rito abbreviato).
  • La nomina di un difensore d'ufficio o di un sostituto in udienza non sana la nullità se deriva dall'omessa o irregolare comunicazione al difensore previamente nominato: le ipotesi di sostituzione previste dall'art. 97 c.p.p. presuppongono una regolare notifica.
  • In casi analoghi è cruciale documentare i tempi e i contenuti delle comunicazioni (es. timestamp PEC) per dimostrare l'omessa o errata informazione; tali elementi possono rendere annullabile l'intero procedimento se la violazione riguarda la presenza obbligatoria del difensore.
  • Se si verifica una situazione di questo tipo, il rimedio efficace è proporre impugnazione (anche in cassazione se ricorrono i presupposti) per far valere la nullità assoluta; la nullità può portare ad annullamento senza rinvio quando il vizio è insanabile e ha inciso sull'intero svolgimento del processo.
  • Prassi consigliata: verificare immediatamente la regolarità delle comunicazioni al difensore e, se errate, eccepirle tempestivamente; il diritto a scegliere un difensore di fiducia è tutelato dalla Convenzione europea e dalla giurisprudenza della Cassazione.

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