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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19157/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stato anche precisato che la parte civile non aveva formulato formale richiesta di rifusione delle spese sostenute.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il ricorrente contestava unicamente il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere riqualificata in termini meno gravi. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua e non illogica, basata su elementi quali il quantitativo di cocaina, l’elevato principio attivo, l’inserimento dell’imputato nel mercato locale degli stupefacenti e la recidiva fattuale nel periodo di affidamento in prova per analogo reato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice della detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nella quale è stata esclusa la configurabilità della lieve entità sulla base degli elementi di fatto valorizzati nei giudizi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La verifica della lieve entità nel reato in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva dei dati concreti del fatto, con particolare rilievo per quantità, purezza della sostanza, modalità della condotta e inserimento dell’agente nel mercato dello spaccio.
  • Quando la motivazione dei giudici di merito è sorretta da argomentazioni razionali e non manifestamente illogiche, in cassazione non è consentito proporre una diversa lettura delle prove o una rivalutazione alternativa del fatto.
  • La censura che si limita a contrapporre un diverso apprezzamento del materiale probatorio, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata, è manifestamente infondata e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo esclusioni di legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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