Sentenza n. 10542/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione sulla domanda n. 47145 inoltrata dal ricorrente in data 22 ottobre 2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna per l'insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 22 ottobre 2025 una domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, lamentando che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse concluso il procedimento entro i termini applicabili. L’inerzia gli impediva, secondo quanto dedotto, l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il ricorso è stato proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse adottato alcun provvedimento espresso né formulata una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e decorso del termine senza pronuncia dell’Amministrazione. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicarlo all’interessato, eventualmente chiedendo integrazioni, e deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo è stato individuato in un massimo di quattro mesi. Il TAR ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni
Il decorso del termine generale per la conclusione del procedimento, in assenza di un provvedimento espresso, contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine per la verifica e l’eventuale integrazione, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
La tutela avverso il silenzio consente di accertare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e di ordinare la conclusione del procedimento; il testo non richiama espressamente la disposizione, ma il rimedio deciso corrisponde all’azione avverso il silenzio.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine applicabile senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicarne l’esito all’interessato, chiedendo ove necessario le integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- In assenza di una richiesta di integrazione documentale, il termine complessivo per concludere il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale non può eccedere il termine previsto per la verifica della completezza più quello previsto per l’adozione del provvedimento conclusivo, individuato dalla decisione in un massimo di quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, Amministrazione e commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai pertinenti principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Unione europea e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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