Cassazione Penale, Sentenza n. 6550/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) applicando la recidiva ex art. 99, comma 4 c.p.; il difensore deduceva erronea applicazione delle norme sulla recidiva e sulla prescrizione, sostenendo che la modifica dell'art. 157 c.p. operata dalla legge 5.12.2005 n. 251 non poteva essere applicata retroattivamente e che, alla disciplina previgente, il reato risultava già prescritto anteriormente alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che la circostanza prevista nel capoverso dell'art. 648 c.p. non costituisce un reato autonomo ma una circostanza attenuante da confrontare nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.; ha quindi applicato la disciplina della prescrizione più favorevole (quella previgente alla legge 251/2005), che teneva conto del risultato del giudizio di comparazione ai fini del calcolo del termine prescrizionale. Tenuto conto della pena risultante dall'applicazione dell'attenuante, la Corte ha concluso che il termine massimo di prescrizione era già decorso (15 anni), e perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (capoverso)
La fattispecie indicata nel capoverso non configura un reato autonomo ma una circostanza attenuante della ricettazione da valutare nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.
art. 99 cod. pen. (comma 4)
La recidiva costituisce circostanza aggravante che può aumentare la pena; tuttavia il suo effetto deve essere confrontato con le circostanze attenuanti nel giudizio di comparazione quando la normativa applicabile lo preveda
art. 157 cod. pen.
La disciplina previgente (ante legge 5.12.2005 n.251) collegava il calcolo della prescrizione al massimo della pena risultante anche dall'esito del giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti; la modifica del 2005 ha rideterminato i criteri e non può essere applicata retroattivamente se risulta sfavorevole al reo
art. 69 cod. pen.
Stabilisce il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; in presenza di disciplina che lo consente, l'esito di tale confronto incide anche sul calcolo della prescrizione
art. 2 cod. pen.
Principio del favore per il reo: tra norme successive applicare la disciplina più favorevole in concreto, comparando i regimi sostanziali succedutisi nel tempo
legge 5.12.2005 n. 251
Ha modificato l'art. 157 c.p. (criteri di calcolo della prescrizione); la Corte ha ritenuto che la disciplina anteriore fosse più favorevole e quindi applicabile al fatto commesso nel 2004
Massime di principio
- Quando la legge penale viene modificata nel tempo occorre applicare, ai sensi dell'art. 2 c.p., la disciplina sostanziale più favorevole al reo: la valutazione va fatta concretamente comparando i diversi regimi e il loro effetto pratico, anche sul calcolo della prescrizione.
- La circostanza prevista nel capoverso dell'art. 648 c.p. è un'attenuante e non un reato autonomo: deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. con le aggravanti (es. recidiva) e il risultato di tale comparazione può influenzare la determinazione della pena e, se la normativa lo prevede, il termine di prescrizione.
- Se la disciplina previgente consentiva di tener conto dell'attenuante nel calcolo della prescrizione e ciò comporta un termine prescrizionale più favorevole, quella disciplina deve essere applicata ai fatti commessi anteriormente alla novazione normativa.
- È ammissibile proporre in cassazione il motivo unico della intervenuta prescrizione anche se la sentenza impugnata non l'ha dichiarata; la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando accerta l'estinzione del reato per prescrizione.
- L'applicazione errata delle attenuanti come prevalenti anziché equivalenti può determinare un calcolo della pena illegittimo e incidere sul termine di prescrizione; il giudice d'appello può correggere la misura della pena ma, se la correzione comporta prescrizione già maturata, si deve dichiarare l'estinzione del reato.
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