Sentenza n. 1699/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - della graduatoria contenente la posizione finale e il punteggio finale dei partecipanti alla prova preselettiva nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui “all’avviso di pubblicazione degli esiti della prova preselettiva” dell’11 novembre 2024, - nonché, ove occorra, degli atti precedenti e presupposti quali: - l’avviso di pubblicazione degli esiti della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della pedissequa graduatoria dell’11 novembre 2024; - il decreto n. 239 del 12 giugno 2024 di indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, d’ora in avanti denominato bando di concorso; - il decreto di nomina della commissione esaminatrice; - il diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - l'avviso relativo alle modalità operative per lo svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - l'avviso del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - il verbale della commissione giudicatrice anche nella parte in cui prevede la scelta delle materie della prova preselettiva; - ogni altro provvedimento, comunque denominato, contenente le istruzioni per l'espletamento della prova preselettiva, i criteri scelti e adottati per la valutazione della prova preselettiva, le modalità di formazione e i criteri di selezione delle domande dalle quali estrarre i quesiti da utilizzare nella prova preselettiva, le modalità di formazione e i criteri di scelta delle domande in concreto utilizzate durante la prova preselettiva; - il verbale e/o registrazione video e/o altro supporto idoneo relativo alla prova preselettiva svolta dal ricorrente; - i verbali di correzione delle prove, ove interpretati in senso lesivo per il ricorrente; - ove occorra per quanto di interesse, il questionario consegnato al ricorrente nella misura in cui contiene quesiti non afferenti alle materie della prova preselettiva; - ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quelli innanzi menzionati, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente, previa collocazione in posizione più utile nella graduatoria, ad essere ammesso alle prove di esame e valutazione dei titoli ex art. 8 del bando di concorso ovvero, in subordine, per l'annullamento della prova preselettiva e la ripetizione della stessa, con conseguente condanna dell'amministrazione al risarcimento in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di riedizione del potere in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preselettiva e atti della procedura concorsuale, inclusa la graduatoria degli esiti della preselezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la propria esclusione dal concorso pubblico per 350 posti di vigile del fuoco, deducendo che il questionario somministratogli contenesse quesiti estranei alla materia "Storia d'Italia" prevista dal bando. Ha chiesto l'annullamento degli atti della preselezione, l'ammissione alle successive prove e, in subordine, la ripetizione della prova preselettiva, oltre al risarcimento in forma specifica mediante riedizione del potere. In corso di giudizio era stato ammesso con riserva alle fasi successive, ma non si era presentato, sebbene giustificato, alle prove motorio-attitudinali. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità perché il ricorrente non aveva dimostrato di avere impugnato la graduatoria finale del concorso e la successiva rettifica. Il ricorrente ha sostenuto di non averne avuto conoscenza per la mancata notifica individuale, che il ricorso originario si estendesse agli atti successivi e conseguenti, che il Ministero non avrebbe dovuto approvare la graduatoria durante il contenzioso, che la graduatoria fosse travolta dall'eventuale annullamento dell'esclusione per invalidità caducante e che il giudice non potesse rilevare d'ufficio l'improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la censura relativa ai quesiti estranei alla materia prevista dal bando. La mancata impugnazione della graduatoria finale e della successiva rettifica ha determinato il consolidamento definitivo dell'esclusione: anche l'eventuale annullamento dell'originario atto di esclusione non avrebbe potuto produrre un'utilità concreta, incidendo su una graduatoria ormai inoppugnabile. Il Collegio ha escluso l'obbligo di notifica individuale, rilevando che graduatoria e rettifica erano state pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Personale e rese note tramite il Portale unico di reclutamento, secondo quanto previsto dall'art. 10 del bando, che attribuiva alla pubblicazione valore di notifica legale. Ha inoltre ritenuto insufficienti le formule generiche di estensione del ricorso agli atti successivi e conseguenti, poiché non possono riguardare atti futuri e non sostituiscono l'impugnazione specifica degli atti lesivi successivamente adottati. Ha affermato che grava sul candidato l'onere di seguire l'andamento della procedura e di impugnare gli atti sopravvenuti pubblicizzati secondo la lex specialis. Infine, ha riconosciuto il potere del giudice amministrativo di rilevare d'ufficio la permanenza delle condizioni dell'azione e, quindi, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ricorrono i presupposti processuali e decisori.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 10 del bando di concorso
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati
La pubblicazione della graduatoria e della rettifica nelle forme previste dal bando vale come notifica legale, senza necessità di notificazione individuale ai candidati.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso contro l'esclusione o la non ammissione alle fasi successive quando la graduatoria sia divenuta inoppugnabile e l'eventuale annullamento dell'atto originario non possa più procurare un'utilità concreta al ricorrente.
- Le formule con cui un ricorso viene genericamente esteso agli atti successivi e conseguenti non possono comprendere atti non ancora esistenti al momento della proposizione del ricorso e non sostituiscono l'onere di impugnare specificamente gli atti sopravvenuti lesivi.
- Quando la lex specialis stabilisce che la pubblicazione della graduatoria nelle forme indicate costituisce notifica a tutti gli effetti di legge, l'amministrazione non è tenuta a effettuare una notificazione individuale ai candidati.
- Il candidato ha l'onere di seguire l'andamento della procedura concorsuale e di verificare gli atti sopravvenuti pubblicati secondo le modalità previste dal bando, provvedendo tempestivamente alla loro impugnazione.
- Il giudice amministrativo può rilevare d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, trattandosi di una condizione dell'azione la cui permanenza deve essere verificata nel corso del giudizio.
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