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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05478/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di somme dovute da una società e da due garanti, in relazione a ricevute bancarie insolute e fatture anticipate insolute. Gli ingiunti proposero opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione il fallimento della società e i fideiussori hanno censurato, da un lato, la prova del credito azionato dalla banca: hanno contestato che l'estratto conto sofferenziale ex art. 50 T.U.B. e il piano di rientro sottoscritto potessero dimostrare integralmente il saldo, soprattutto a fronte di dedotte nullità delle clausole sugli interessi, di anatocismo e di usura; hanno inoltre dedotto che, per alcuni rapporti di conto corrente collegati, la banca non aveva prodotto i contratti né l'intera sequenza degli estratti conto. Dall'altro lato, i garanti hanno censurato la qualificazione della loro garanzia come contratto autonomo di garanzia, sostenendo che si trattasse di fideiussione e che la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta non bastasse, da sola, a mutare la natura del negozio. La società intervenuta nel giudizio di cassazione, che si dichiarava cessionaria del credito, non ha dimostrato adeguatamente la cessione: la Corte ha esaminato preliminarmente la sua legittimazione ed ha ritenuto insufficiente la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione di cessione.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato inammissibile l'intervento della società che si diceva cessionaria del credito per mancata prova del contratto di cessione e della concreta inclusione dello specifico credito nell'operazione di trasferimento. Nel merito ha accolto, nei limiti indicati, i motivi relativi alla prova del credito della banca e alla qualificazione della garanzia prestata dai garanti, cassando la sentenza d'appello. Ha invece dichiarato inammissibili alcuni motivi nuovi o non autosufficienti e ha ritenuto assorbito un motivo dei fideiussori. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. n. 385 del 1993

    estratto conto certificato conforme alle scritture contabili

    L'estratto conto certificato è idoneo a sorreggere la domanda monitoria, ma non esonera il creditore dall'onere della piena prova nel giudizio di opposizione, ove il credito sia contestato nel merito.

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito e la promessa di pagamento hanno effetto soltanto confermativo e probatorio di un rapporto fondamentale preesistente; non costituiscono fonte autonoma dell'obbligazione e cedono ove sia provata l'inesistenza, nullità o estinzione del rapporto sottostante.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il credito azionato resta a carico del creditore opposto; chi agisce per la rideterminazione del saldo o per contestare addebiti bancari deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria domanda nei limiti del rapporto dedotto.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice può valutare liberamente il materiale probatorio e, ove manchi la produzione integrale degli estratti conto, può avvalersi di altri documenti e di consulenza tecnica, ma nel rispetto delle regole sull'onere della prova.

  • art. 1264 c.c.

    La notificazione della cessione al debitore ceduto rileva solo per l'efficacia della cessione nei suoi confronti e per escludere il pagamento liberatorio al cedente; non prova di per sé l'esistenza del contratto di cessione.

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    Nelle cessioni in blocco bancarie la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione al debitore, ma non prova automaticamente la cessione; se l'esistenza della cessione è contestata, la cessionaria deve dimostrare il trasferimento e, se contestata solo l'inclusione dello specifico credito, deve provare la riconducibilità del credito ai rapporti ceduti.

  • artt. 110 e 111 c.p.c.

    Il successore a titolo particolare che interviene o resiste nel giudizio di impugnazione deve allegare e dimostrare i presupposti della propria successione processuale; la mancanza di prova è rilevabile d'ufficio.

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi proposti contro la medesima sentenza vanno riuniti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Nel rito camerale, la memoria può assumere rilievo decisivo quale primo atto utile per contestare la legittimazione del soggetto intervenuto per la prima volta nel giudizio di cassazione.

  • art. 1362 c.c.

    La qualificazione della garanzia richiede l'interpretazione complessiva delle pattuizioni, non la sola lettura atomistica di una clausola.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno lette nel loro insieme, in coordinamento con l'intero regolamento contrattuale.

  • art. 1367 c.c.

    L'interpretazione deve preferire il significato che attribuisca utilità al contratto secondo la volontà complessiva delle parti.

  • art. 1369 c.c.

    La clausola va interpretata secondo il significato che le parti possono ragionevolmente averle attribuito nel contesto negoziale.

  • art. 1904 c.c.

    Richiamato nel contesto dei criteri interpretativi della garanzia, in combinazione con le altre norme ermeneutiche.

  • art. 1936 c.c.

    La fideiussione resta caratterizzata dall'accessorietà rispetto all'obbligazione principale.

  • art. 1944 c.c.

    Il garante fideiussore risponde nei limiti del vincolo accessorio, salvo diversa valida pattuizione.

  • art. 1945 c.c.

    Il fideiussore può opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, nei limiti del regime applicabile.

  • art. 1957 c.c.

    La clausola di pagamento a prima richiesta non implica automaticamente deroga all'art. 1957 c.c.; occorre accertare la volontà concreta delle parti.

  • art. 1283 c.c.

    Per gli interessi anatocistici occorre rispettare la disciplina legale e, se contestata, la validità della relativa pattuizione deve essere verificata.

  • art. 1284 c.c.

    La debenza di interessi ultralegali richiede valida pattuizione scritta, se dedotta in giudizio la nullità della clausola.

  • legge n. 108 del 1996

    Richiamata in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi applicati nei rapporti bancari.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato per la forma scritta delle condizioni economiche nei rapporti bancari.

  • art. 111 Cost.

    Evocato quale parametro di corretto svolgimento del processo e di tutela del contraddittorio.

  • legge n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)

    Richiamato nel motivo sulla nullità delle fideiussioni omnibus per intese anticoncorrenziali, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenze di autosufficienza.

  • art. 24 Cost.

    Utilizzato per giustificare un'interpretazione costituzionalmente orientata del rito camerale, a tutela del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto conserva l'onere di provare pienamente il credito azionato; l'estratto conto certificato idoneo ai fini monitori non basta, da solo, se il rapporto e gli addebiti sono specificamente contestati nel merito.
  • La ricognizione di debito e il piano di rientro hanno efficacia meramente probatoria e confermativa: non eliminano la possibilità di contestare la nullità, l'inesistenza o l'estinzione del rapporto fondamentale sottostante.
  • Chi agisce come cessionario di un credito deve distinguere tra notificazione della cessione ed esistenza del contratto di cessione: la prima rileva solo verso il debitore ceduto, la seconda va provata se la cessione è contestata.
  • Nelle cessioni di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione al debitore ma non prova automaticamente il trasferimento; se è contestata l'esistenza della cessione, il cessionario deve dimostrarla; se è contestata soltanto l'inclusione del credito specifico, devono risultare sufficientemente precise le caratteristiche riportate nell'avviso.
  • Il successore a titolo particolare che intervenga o resista in sede di impugnazione deve allegare e dimostrare i presupposti della propria successione processuale; in difetto, l'intervento è inammissibile e il vizio è rilevabile d'ufficio.
  • La clausola di pagamento 'a prima richiesta' non basta da sola a convertire automaticamente una fideiussione in contratto autonomo di garanzia: è necessario interpretare l'intero testo negoziale e verificare la concreta volontà delle parti.
  • La qualificazione come contratto autonomo di garanzia presuppone una complessiva incompatibilità con l'accessorietà tipica della fideiussione; in assenza di una chiara deroga o di una pattuizione coerente, il giudice non può fondare la qualificazione sulla sola formula lessicale usata in una singola clausola.
  • Le questioni introdotte per la prima volta in cassazione, o non adeguatamente localizzate negli atti di merito, sono inammissibili per difetto di autosufficienza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaTitoli di creditoRicorso per cassazioneFideiussione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieInteressi usurariAnatocismoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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