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Ordinanza

Ordinanza n. 677/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso in data 17 marzo 2026 e notificato in pari data, recante il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale.

Giustizia amministrativa202601884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 17 marzo 2026 con cui l'Amministrazione ha respinto la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nel corso del giudizio, la Prefettura ha riferito che il ricorrente aveva presentato, nello stesso periodo, altre cinque analoghe istanze di conversione presso diverse Prefetture. Il testo dell'ordinanza non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti con il ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto opportuno acquisire dall'Amministrazione una relazione dettagliata sullo stato dei cinque ulteriori procedimenti, assegnando il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'ordinanza per l'adempimento, da effettuarsi tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 dicembre 2026 per il prosieguo della fase cautelare. Contestualmente, il TAR ha sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato. L'ordinanza dispone quindi un incombente istruttorio e una misura cautelare provvisoria nell'ambito della fase cautelare, senza definire il merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio cautelare relativo al rigetto di un'istanza amministrativa, emergono circostanze relative alla contemporanea pendenza di ulteriori procedimenti analoghi presso altre amministrazioni, il giudice può disporre un incombente istruttorio volto ad acquisire una relazione dettagliata sul loro stato, prima del prosieguo della valutazione cautelare.
  • Il giudice amministrativo può sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato contestualmente alla disposizione di un'attività istruttoria e al rinvio della camera di consiglio, lasciando impregiudicata la decisione sul merito della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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