Ordinanza n. 128/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per studio/tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio/tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio il TAR, con una precedente ordinanza, aveva disposto l’acquisizione dall’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia di una relazione documentata sui fatti di causa e degli eventuali allegati. L’Amministrazione, pur non essendosi costituita, non ha adempiuto all’incombente istruttorio entro il termine assegnato. La presente ordinanza concerne quindi esclusivamente la prosecuzione dell’istruttoria e non definisce i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego né la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione non la esonera dall’obbligo di adempiere agli incombenti istruttori specificamente disposti dal giudice, poiché l’ordine è rivolto all’Amministrazione quale Autorità pubblica tenuta a collaborare con l’Autorità giudiziaria. Ha pertanto assegnato all’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia un ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la relazione documentata e gli eventuali allegati. Il giudice ha avvertito che, in caso di ulteriore inadempimento, deciderà sulla base degli elementi forniti dal ricorrente. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 24 giugno 2026. Non sono stati ancora decisi né il merito dell’impugnazione né la domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare incidentale; l’ordinanza non decide tuttavia la sospensione richiesta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La mancata costituzione dell’Amministrazione nel processo amministrativo non esclude l’obbligo di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice, quando l’ordine sia rivolto all’Amministrazione quale Autorità pubblica.
- In caso di persistente inosservanza di un ordine istruttorio, il giudice amministrativo può assegnare un ulteriore termine e avvertire che deciderà sulla base degli elementi già forniti dalla parte ricorrente.
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