Sentenza del 29/12/2017 n. 31119 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La S. s.r.l. aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRAP, IRPEG, IVA e ritenute alla fonte per l'anno d'imposta 2002, contestando, tra l'altro, la mancata notifica preventiva dell'avviso bonario, l'omessa sottoscrizione e la carenza di motivazione della cartella. Dopo la decisione della CTR sfavorevole alla società, quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione. Nel frattempo, la sentenza d'appello impugnata è stata revocata dalla stessa CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La revocazione della sentenza impugnata ha infatti eliminato il provvedimento oggetto del ricorso per cassazione, facendo cessare la materia del contendere. La Corte ha precisato che l'interesse a impugnare deve sussistere anche al momento della decisione e che l'eventuale futura impugnazione della sentenza di revocazione costituisce solo una possibilità, non idonea a mantenere attuale l'interesse nel presente giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale delle Sezioni Unite, Cass. SS.UU. n. 10553/2017
La revoca della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
L'interesse ad agire e a impugnare deve essere attuale sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione. Se la pronuncia impugnata viene revocata, viene meno l'oggetto stesso del ricorso e l'impugnazione diventa inammissibile.
Massime di principio
- Se, durante un giudizio di cassazione, la sentenza impugnata viene revocata o comunque viene meno, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse all'impugnazione deve essere valutato al momento della decisione, non soltanto quando il ricorso è stato presentato.
- La mera possibilità di impugnare in futuro la nuova sentenza non mantiene attuale l'interesse al ricorso originario.
- Quando la causa viene definita per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate, soprattutto in presenza di una vicenda processuale particolare.
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