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Sentenza

Sentenza n. 405/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) della disposizione prot. n. 0007900/U del 23.07.2025, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aversa (Ce) di assegnazione del servizio di sostegno, determinandolo, per il minore -OMISSIS- in 18 ore su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202504055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione al minore di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 30 ore settimanali di frequenza scolastica

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la disposizione del dirigente scolastico che aveva assegnato al minore il servizio di sostegno per 18 ore su 30 di frequenza settimanale, chiedendo l’annullamento dell’atto, l’accertamento del diritto al sostegno per l’intero orario scolastico e la condanna dell’amministrazione all’assegnazione di un insegnante specializzato per 30 ore settimanali, ritenute necessarie in ragione della gravità della patologia. Nel corso del giudizio, a seguito dell’ordinanza cautelare che aveva disposto la redazione del PEI, il PEI è stato redatto e successivamente rimodulato; l’amministrazione ha quindi assegnato il sostegno per l’intero tempo scuola, con rapporto 1:1. La parte ricorrente ha dichiarato che il medesimo risultato era stato conseguito anche nell’ambito di un autonomo ricorso successivo, avente a oggetto il PEI, chiedendo la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo la notifica dell’ordinanza cautelare, l’amministrazione scolastica aveva adempiuto integralmente alla pretesa sostanziale, sia redigendo il PEI con un numero di ore adeguato alla patologia, sia assegnando l’insegnante di sostegno a copertura dell’intero orario con rapporto 1:1. Il giudice ha precisato che il medesimo esito era già stato dichiarato in un autonomo giudizio successivo, promosso anziché mediante motivi aggiunti nel giudizio già pendente, e ha compensato le spese per evitare duplicazioni rispetto a quel giudizio avente a oggetto il medesimo bene della vita. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il testo richiama la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

    La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Il testo richiama la necessità di oscurare le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

    La disposizione è applicata per ordinare l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Il testo richiama la tutela dei dati relativi alla salute.

    Concorre a fondare l’ordine di oscuramento dei dati sanitari.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Il testo richiama la sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione.

    È indicato tra le basi normative della protezione dei dati trattati nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Il testo richiama la tutela dei dati relativi alla salute.

    È richiamato quale fondamento della protezione e dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta atti o comportamenti idonei a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale dedotta, rendendo non più utile una pronuncia sull’annullamento dell’atto originariamente impugnato.
  • Quando l’amministrazione, a seguito di un provvedimento cautelare, redige o rimodula il PEI e assegna il sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza con rapporto 1:1, il conseguimento integrale del bene della vita richiesto può determinare la cessazione della materia del contendere.
  • La proposizione di un autonomo giudizio successivo avente a oggetto il medesimo bene della vita, anziché la proposizione di motivi aggiunti nel giudizio già pendente, può giustificare la compensazione delle spese nel giudizio divenuto privo di oggetto, al fine di evitare indebite duplicazioni.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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