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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47138/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 c.p.p.), sostenendo che l'accusa riguardava l'impedimento di portare con sé il figlio Gioele presso la propria abitazione, mentre la sentenza avrebbe ritenuto l'impedimento a parlare con il figlio e l'impedimento ad allontanarsi dal luogo dei fatti; (2) errata applicazione della normativa sulle lesioni e sull'aggravante per uso di arma (artt. 582 e 585 c.p., in relazione all'art. 576 n.1 c.p. e all'art. 61 n.2 c.p.), deducendo che il bastone era legittimamente portato per motivi di lavoro (pascolo del gregge) e quindi non poteva essere considerato arma impropria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la doglianza attenga a elementi di fatto e a una lettura parziale della motivazione: la decisione impugnata aveva correttamente ricostruito che il reato si era configurato sia quando l'imputato aveva impedito di parlare con il figlio sia quando lo aveva colpito con il bastone impedendone l'allontanamento. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui strumenti di uso comune, se usati in particolari circostanze per offendere, possono integrare l'aggravante di arma impropria; pertanto la legittima detenzione dell'oggetto non esclude l'aggravante se l'oggetto è stato effettivamente impiegato nell'azione offensiva. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Riferita al principio di correlazione tra accusa e decisione giudiziale; la Corte ha ritenuto il motivo incentrato su elementi di fatto non idonei a violare tale principio

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Collegata al principio di correlazione; non rilevata violazione alla luce della motivazione integrale della sentenza impugnata

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione all'impugnazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura rispetto alla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali; la decisione conferma la punibilità delle lesioni con l'aggravante dell'uso di un oggetto

  • art. 585 cod. pen.

    Aggravante per l'uso di armi o di oggetti adoperati come armi improprie; la Corte afferma che anche oggetti di uso comune possono integrare l'aggravante se usati per offendere

  • art. 576 n. 1 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle lesioni; la Corte conferma che le lesioni sono aggravate dall'uso dell'oggetto nella dinamica del fatto

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Aggravante della recidiva o circostanze aggravanti indicate; citata nella sentenza come circostanza aggravante applicata

  • art. 4 legge n. 110/1975

    La Corte precisa che per configurare l'aggravante non è necessario che sussista la contravvenzione prevista da tale articolo (cioè il possesso illegale di arma): è sufficiente l'uso offensivo dell'oggetto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali e alla somma per la Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso determinata da profili di colpa; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • Il principio di correlazione tra accusa e decisione va valutato rispetto agli elementi essenziali dell'imputazione: discrepanze su aspetti meramente descrittivi o su elementi fattuali non sempre comportano violazione del principio se la sostanza dell'accusa e della condanna coincidono.
  • Per contestare efficacemente la motivazione di merito in Cassazione è necessario confrontarsi compiutamente con gli argomenti della sentenza impugnata; letture parziali o ricostruzioni alternative di elementi fattuali difficilmente portano all'accoglimento del ricorso.
  • L'aggravante per uso di arma impropria può essere riconosciuta anche quando l'oggetto utilizzato sia di comune uso o legittimamente posseduto: ciò che rileva è il ruolo concreto dell'oggetto nell'azione offesa e il contesto di tempo e luogo in cui viene impiegato.
  • La legittima finalità d'uso o il possesso lecita dell'oggetto (ad es. per lavoro) non esclude automaticamente la configurabilità dell'aggravante se l'oggetto viene usato per causare offesa alla persona.
  • Un ricorso di cassazione manifestamente infondato o che denoti colpa può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) ai sensi degli articoli di legge applicati.

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