Cassazione Penale, Ordinanza n. 35047/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato una sentenza della Corte d’appello di Torino, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena dopo la riduzione prevista per il rito abbreviato, con riferimento a un reato contravvenzionale. La censura non era stata proposta con i motivi di appello. Il testo non indica il reato contestato, la pena irrogata né la misura della diminuzione applicata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione sulla misura della diminuente per il rito abbreviato, non proposta in appello, non fosse deducibile per la prima volta in cassazione, poiché l’eventuale erronea applicazione della diminuente, quando la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, determina una pena illegittima ma non illegale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione del 22 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale, pertanto è preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello
Quando la pena irrogata resta entro i limiti edittali, l’erronea misura della diminuente per il rito abbreviato configura una pena illegittima, non illegale; la relativa censura è preclusa in cassazione se non è stata formulata con i motivi di appello.
Massime di principio
- Se la pena concretamente irrogata rientra nei limiti edittali, l’erronea applicazione della misura della diminuente prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato integra un’ipotesi di pena illegittima, non di pena illegale.
- La questione relativa a tale erronea applicazione della diminuente non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente proposta con i motivi di appello.
Come è indicizzato
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