Sentenza del 30/09/2016 n. 19506 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di rettifica IVA. Il motivo accolto riguardava la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3, richiamato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 5. Il contribuente, rispondendo a un questionario dell'Ufficio, aveva indicato soltanto alcuni rapporti bancari, mentre ulteriori conti e sottoconti erano emersi successivamente. La CTR aveva tuttavia utilizzato, anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, i dati relativi a tutti i rapporti bancari per ritenere compatibili i ricavi dichiarati con i movimenti finanziari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, relativi all'insufficiente o omessa motivazione sull'incompatibilità tra ricavi dichiarati e movimenti bancari e sulla compensazione tra prelievi e versamenti. La Corte ha stabilito che i dati e i documenti bancari non indicati o non esibiti in risposta alla richiesta dell'Ufficio sono soggetti a preclusione probatoria e non possono essere utilizzati a favore del contribuente né nella fase amministrativa né nel successivo processo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata, anche per le spese, a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata per un nuovo esame.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
La norma stabilisce una preclusione probatoria: il contribuente che non fornisce dati o documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria non può successivamente utilizzarli a proprio favore, né durante il procedimento amministrativo né nel processo tributario, salvo i presupposti previsti dalla legge per superare la preclusione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 5
La disposizione estende all'accertamento IVA la regola di inutilizzabilità dei dati, degli atti e dei documenti non esibiti o non comunicati dal contribuente in risposta agli inviti dell'Ufficio.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2
La norma consente di utilizzare i dati dei conti bancari nell'accertamento IVA per presumere ricavi non dichiarati, quando i movimenti finanziari non risultino adeguatamente giustificati.
Art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5
Le disposizioni individuano, rispettivamente, il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e quello relativo a vizi della motivazione su fatti decisivi. Nel caso concreto, il motivo di violazione di legge è stato accolto, mentre quelli riguardanti la motivazione sono rimasti assorbiti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria formula una richiesta specifica di dati, documenti o rapporti bancari, il contribuente deve rispondere in modo completo e tempestivo: l'omessa indicazione può comportare l'inutilizzabilità successiva della documentazione a suo favore.
- La preclusione probatoria può operare sia nella fase amministrativa sia nel contenzioso tributario; pertanto, i documenti non esibiti durante la verifica non possono normalmente essere recuperati in giudizio per contrastare l'accertamento.
- Una consulenza tecnica d'ufficio non può legittimamente fondarsi su documentazione divenuta inutilizzabile per effetto della preclusione prevista dalla legge.
- In presenza di movimenti bancari non giustificati, l'Amministrazione può utilizzarli come elementi presuntivi di ricavi non dichiarati; il contribuente deve fornire giustificazioni documentate e riferibili alle singole operazioni.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva vittoria dell'Amministrazione sul merito dell'accertamento: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia escludendo le prove precluse e valutando gli elementi ancora utilizzabili.
Testo integrale
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