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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13406/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania (24/11/2025) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per l'indagato ritenuto gravemente indiziato di vari reati (tra cui rapina aggravata e associazione): i difensori hanno dedotto 1) errata qualificazione del fatto come rapina (art. 628) invece che esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393), sostenendo che la violenza era finalizzata a far valere un presunto diritto; 2) insufficiente e illogica motivazione circa la gravità indiziaria sul capo relativo alla rapina aggravata; 3) erronea valutazione del pericolo di recidiva (non considerata adeguatamente l'incensuratezza e il risarcimento alla vittima); 4) carenza di motivazione sull'adeguatezza della custodia in carcere e mancata valutazione favorevole degli arresti domiciliari tenuto conto della collaborazione, della resipiscenza e del risarcimento offerto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: 1) la qualificazione come rapina (art. 628) è corretta perché mancava una pretesa ragionevole e giudizialmente tutelabile nei confronti della vittima, per cui gli autori perseguivano il profitto senza rappresentarsi una legittima facoltà di agire; 2) la valutazione dei gravi indizi da parte del Tribunale è stata congrua e logica: elementi come la coincidenza temporale del prelievo di denaro e la presenza/ruolo degli odierni indagati hanno formato un quadro convergente sulla partecipazione alla rapina; 3) le esigenze cautelari e il pericolo di reiterazione sono stati adeguatamente motivati con riferimento alla personalità dell'indagato, all'uso di soggetti di elevato spessore criminale e alla professionalità dell'azione delittuosa; 4) la scelta della custodia cautelare in carcere è stata ritenuta proporzionata e necessaria, mentre il risarcimento e l'ammissione parziale non sono stati considerati indicativi di reale resipiscenza. Rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e ordine agli uffici penitenziari per gli adempimenti sull'esecuzione della misura.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    La condotta è stata qualificata come rapina perché l'agente era mosso al conseguimento di un profitto senza la rappresentazione di una legittima facoltà di agire: rileva l'assenza di una pretesa ragionevole e giudizialmente tutelabile verso la vittima

  • art. 393 cod. pen.

    Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che l'agente, in buona fede e ragionevolmente, creda di avere un diritto azionabile: il Tribunale ha ritenuto che tale requisito mancasse nel caso concreto

  • art. 416-bis1 cod. pen.

    Norma richiamata nella contestazione per gli elementi di aggravamento e per il contesto associativo; la Corte valorizza i legami degli indagati con soggetti di elevato spessore criminale ai fini della valutazione della personalità e del pericolo di reiterazione

  • art. 4 e art. 7 legge n. 895 del 1967

    Richiamate nella imputazione aggravata (riferimenti normativi specifici all'aggravazione contestata); utilizzate nel quadro delle aggravanti contestate

  • art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.

    Richiamato come riferimento per eventuali circostanze aggravanti personali rilevanti ai fini della valutazione della gravità della condotta e della personalità dell'indagato

  • Sez. U, giurisprudenza di Cassazione (richiami dottrina giurisprudenziale)

    La Corte richiama principi giurisprudenziali sulla distinzione tra art. 393 e art. 628 (Sez. U, Filardo) e sui limiti del controllo di legittimità sulla valutazione dei gravi indizi in sede cautelare

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiama il criterio dell'attualità del pericolo di reiterazione: la Corte conferma che occorre una valutazione prognostica della possibilità di recidiva basata su personalità, modalità del fatto e contesto, non l'esistenza di occasioni specifiche imminenti

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti da parte dell'istituto penitenziario in caso di decisione che non comporti la remissione in libertà dell'indagato

Massime di principio

  • La distinzione tra art. 393 e art. 628 cod. pen. dipende dall'esistenza di una pretesa ragionevole e giudizialmente tutelabile: se l'agente agisce nella convinzione di far valere un proprio diritto (anche se errata), può ricorrere art. 393; se invece mira al profitto consapevole di non avere titolo, si configura la rapina (art. 628)
  • In sede cautelare il livello richiesto è quello dei "gravi indizi di colpevolezza", ossia elementi che consentano una valutazione di probabilità della responsabilità: tale apprezzamento è più flessibile rispetto al giudizio di merito e la Cassazione verifica la logicità e la congruenza della motivazione del giudice del riesame, non reitera la valutazione di fatto
  • Il pericolo di reiterazione va valutato prognosticamente con riferimento alla personalità dell'indagato, alle modalità esecutive del reato e al contesto socio-criminale; elementi come incensuratezza o risarcimento non sono automaticamente idonei a escluderlo se sussistono collegamenti con ambienti criminali o caratteristiche di pericolosità
  • La scelta della misura cautelare deve essere motivata in rapporto alla gravità del fatto, alla personalità e ai legami del soggetto: gli arresti domiciliari possono risultare inadeguati se non interrompono i contatti e le possibilità di reiterazione, specie quando emergono indizi di professionalità criminosa o di utilizzo di terzi di spessore delinquenziale
  • In impugnazioni in Cassazione avverso valutazioni cautelari il controllo è limitato a verificare la logica e la completezza della motivazione del giudice del riesame; critiche difensive che propongono alternative probatorie o diverse inferenze di fatto non sono sufficienti se la motivazione è congrua e priva di vizi logici

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