Cassazione Civile, Ordinanza n. 05681/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU per l'annualità 2008, emesso da un comune in relazione all'omessa dichiarazione del tributo per un'area demaniale adibita ad ormeggio nel porto di Talamone. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma in sede di rinvio la CTR ha accolto l'appello del comune. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 62, 68 e 69 del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che mancasse una categoria tariffaria specifica per gli spazi acquei/ormeggi e che fosse illegittima l'applicazione per analogia della tariffa prevista per campeggi e distributori di carburanti; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul difetto di legittimazione impositiva del comune, perché per il porto non sarebbe stata istituita l'autorità portuale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la prova della carenza di potere impositivo del comune nell'area portuale sede di autorità marittima.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che gli specchi d'acqua e le aree acquee utilizzate per l'ormeggio rientrano nel concetto di 'aree scoperte' rilevanti ai fini TARSU e che la disciplina tariffaria comunale era applicabile per categoria, non per analogia. Ha disatteso anche il secondo e il terzo motivo: ha escluso il vizio di omessa motivazione/omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva comunque affrontato il tema e che, in base al quadro normativo richiamato, la competenza e il potere impositivo del comune restano fermi quando non sia stata istituita l'autorità portuale. La Corte ha distinto i rifiuti provenienti dalle navi, per i quali rilevano autorità portuale o marittima, dai rifiuti relativi alle aree demaniali di ormeggio, per i quali opera il servizio di igiene urbana. Poiché il porto di Talamone non risultava incluso tra quelli con autorità portuale istituita, è stato confermato il potere impositivo comunale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del comune; disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per dedurre violazione di legge sostanziale sulla disciplina TARSU e sulla tariffazione delle aree acquee.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia della sentenza di merito sul difetto di legittimazione impositiva.
art. 112 c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso che la CTR sia incorsa nel vizio perché la ratio decidendi era comunque ricostruibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché il fatto era stato sostanzialmente esaminato.
artt. 62, 68 e 69 del d.lgs. n. 507/1993
la Corte ha ribadito che le aree scoperte includono anche superfici acquee concretamente utilizzate e che la disciplina tariffaria si applica alla fattispecie.
art. 62, comma 5, del d.lgs. n. 507/1993
esclude «dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»
la Corte ha ritenuto che l'esclusione opera solo quando vi sia una diversa competenza/gestione del servizio per effetto dell'istituzione dell'autorità portuale; in mancanza, riemerge la competenza comunale.
art. 21, comma 8, del d.lgs. n. 22/1997
richiamato per sottolineare che restano salve le disposizioni della legge portuale e dei relativi decreti attuativi.
art. 6, comma 1, lett. c), della L. n. 84/1994
istituisce le autorità portuali e attribuisce loro funzioni di affidamento e controllo dei servizi di interesse generale nei porti.
art. 16 della L. n. 84/1994
richiamato per distinguere i rifiuti provenienti dalle navi rispetto ai rifiuti delle aree demaniali di ormeggio.
d.m. 14 novembre 1994
individua tra i servizi di interesse generale nei porti anche i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti; la Corte ne ha desunto la rilevanza per gli specchi acquei portuali e, in mancanza di autorità portuale, per il comune.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, la nozione di "aree scoperte" non si limita al suolo solido, ma comprende tutte le superfici concretamente utilizzabili da una comunità, anche se costituite da specchi d'acqua o aree acquee destinate all'ormeggio.
- La mancanza di una categoria tariffaria espressamente dedicata agli spazi acquei non impedisce l'applicazione della disciplina tariffaria esistente, quando la regolamentazione comunale consenta l'inquadramento per categoria in base a un rapporto di species a genus.
- L'esclusione dal tributo prevista per le aree per le quali non sussiste l'obbligo di conferimento in privativa comunale opera solo se una norma o un assetto organizzativo diverso sposti effettivamente la competenza del servizio di igiene urbana; in mancanza di istituzione dell'autorità portuale, la competenza e il potere impositivo restano al comune.
- Nei porti, la competenza dell'autorità portuale o marittima riguarda i servizi di interesse generale e, in particolare, la gestione dei rifiuti portuali; tuttavia tale regime speciale non si estende automaticamente a ogni area portuale in assenza dei presupposti legali per la sua operatività.
- Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente non ricorre quando la sentenza di merito, pur con esposizione non lineare, consenta comunque di ricostruire la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05573/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05574/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05575/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05577/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05578/2023 del 23/02/2023
- ordinanza_civile · 23 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05579/2023 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →