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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43167/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati riconosciuti colpevoli dell'abusiva occupazione di un alloggio IACP (art. 633 c.p.) e del danneggiamento di un muro per aver realizzato un'apertura di collegamento con l'unità adiacente (art. 635 c.p.), con condanna a multa. In cassazione sono state dedotte: carenza di prova circa il danneggiamento; prescrizione del reato di danneggiamento (art. 635) in relazione a Castellese; erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.); vizi nella determinazione della pena e diniego della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla mancanza di prova e ha confermato la valutazione logica che l'apertura nel muro fosse funzionale all'unificazione degli immobili, collegandola all'interesse esclusivo degli imputati. Ha invece accolto il motivo relativo alla prescrizione: il termine massimo relativo al reato di danneggiamento ascritto a Castellese si era estinto il 12/01/2024, anteriore alla pronuncia d'appello; pertanto la sentenza è stata annullata senza rinvio nei confronti di Castellese per il capo relativo all'art. 635 c.p. ed è stata eliminata la pena di euro 300,00 corrispondente, rideterminando la residua sanzione per l'art. 633 c.p. in euro 600,00 di multa. Le censure relative all'art. 131‑bis e alla dosimetria sono state ritenute infondate; il ricorso di Schiavo è stato dichiarato inammissibile e questi è stato condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    Reato di danneggiamento; la prescrizione del reato è stata valutata e, per la Castellese, dichiarata estinta alla data del 12/01/2024.

  • art. 633 c.p.

    Abusiva occupazione di alloggio; reato confermato nei giudizi di merito e per il quale è stata determinata la pena residua di euro 600,00 per Castellese.

  • art. 157 e ss. c.p. (prescrizione)

    Applicazione dei termini massimi di prescrizione con computo degli eventuali periodi di sospensione: la valutazione temporale ha portato all'estinzione del reato per prescrizione nel caso specifico.

  • art. 131‑bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: esclusa dai giudici a motivo della protratta durata dell'occupazione illecita e del danno non di esigua entità al legittimo assegnatario.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedure relativa alle pronunce sulla inammissibilità del ricorso e alle conseguenze; invocata per le statuizioni sulle spese in caso di inammissibilità del ricorso di Schiavo.

  • D.L. n. 137/2020 art. 23, comma 8

    Autorizza la trattazione con contraddittorio cartolare; il procedimento di cassazione si è svolto seguendo tale modalità.

Massime di principio

  • La Cassazione può ritenere sufficiente, ai fini della responsabilità, una valutazione logico‑circostanziale se l'elemento indiziario è univoco e spiega coerentemente l'interesse degli imputati alla condotta contestata.
  • Se il termine di prescrizione è spirato prima della pronuncia impugnata, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio il capo d'imputazione interessato per estinzione del reato, eliminando la relativa pena e rideterminando la sanzione residua.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede una valutazione oggettiva della brevità e scarsa intensità del fatto; occupazioni protratte e danni non marginali ostano all'applicazione di tale causa.
  • In caso di pluralità di reati connessi, l'estinzione per prescrizione di uno dei reati comporta la revisione della pena complessiva, con esclusione degli aumenti riferiti al capo estinto (es. continuazione).
  • Le censure sulla dosimetria della pena sono difficilmente accolte se il giudice di merito ha motivato in modo coerente l'opzione sanzionatoria tenendo conto dei precedenti, della recidiva e del profilo personale dell'imputato.
  • I ricorsi possono essere dichiarati inammissibili e ciò può comportare condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.; cura procedurale e motivazionale nel ricorso sono pertanto essenziali.

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