Cassazione Penale, Sentenza n. 9817/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per concorso nel riciclaggio di un ciclomotore provento di furto. Morello ha contestato l'applicazione dell'art. 648-bis c.p., sostenendo che mancasse prova di manomissione del telaio o della targa e che la sola consapevolezza della provenienza furtiva avrebbe dovuto integrare al più la ricettazione; ha inoltre impugnato il diniego delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p. Passalacqua ha denunciato vizio/omessa motivazione, lamentando che le doglianze in appello non siano state esaminate concretamente dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità: ha ritenuto che le censure non si confrontassero in modo specifico con la ricostruzione di fatto condivisa dai giudici di merito (possesso del ciclomotore provento di furto, applicazione di una targa poco prima sottratta, reperti quali arnesi da scasso e collocazione temporale/territoriale che indicano partecipazione all'illecito). Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha confermato la valutazione negativa della personalità e dei precedenti, motivando correttamente il diniego. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; le sentenze di merito restano quindi efficaci. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte ha ritenuto che la condotta contestata (possesso del mezzo rubato con applicazione di targa sottratta poco prima, presenza di arnesi da scasso e contesto locale/temporale) costituisca comportamenti idonei a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, integrando il reato di riciclaggio; quindi non sufficiente la mera consapevolezza della provenienza furtiva se non accompagnata da atti concreti diretti a 'occultare' l'origine
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato sulla base della personalità negativa del ricorrente e dei precedenti penali: la valutazione delle circostanze generiche resta sindacabile solo se irragionevole o priva di motivazione, circostanza non riscontrata nel caso
principio giurisprudenziale di inammissibilità per genericità dell'impugnazione
Se il ricorso non indica con sufficiente specificità i punti della decisione impugnata e le ragioni di diritto e di fatto che sostengono la censura, esso può essere dichiarato inammissibile; non è sufficiente richiamare principi generali senza collegarli al concreto percorso motivazionale del giudice impugnato
Massime di principio
- La mera consapevolezza della provenienza furtiva di un bene, senza atti concreti volti a ostacolare l'identificazione dell'origine, può essere insufficiente per il reato di riciclaggio: è necessario documentare condotte finalizzate a occultare o rendere non riconoscibile la provenienza (es. manomissione telaio, applicazione di targhe sottratte, alterazione degli identificativi).
- Il possesso di un bene provento di furto unito a elementi concreti (applicazione di targa appena sottratta, arnesi da scasso, coincidenza temporale/territoriale con il furto) può essere valutato come partecipazione a condotte dirette a impedire l'accertamento della provenienza, e quindi integrare il reato di riciclaggio.
- Per ottenere accoglimento di un ricorso è necessario che i motivi siano specifici e direttamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata: descrivere i punti della decisione contestata e spiegare in che modo la motivazione è viziata (fatti non considerati, errori di diritto, contraddizioni).
- Le censure generiche o il semplice richiamo a principi di diritto, senza indicare il loro rapporto con il caso concreto, espongono l'impugnazione al rischio di inammissibilità per genericità.
- Per contestare la negazione di circostanze attenuanti occorre dimostrare fatti concreti che giustifichino una valutazione più favorevole della personalità o delle circostanze; la sola affermazione di un ruolo marginale o di scarso danno non basta se non adeguatamente motivata.
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