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Sentenza

Sentenza n. 1290/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 8249/2024.

Giustizia amministrativa202408270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso collettivo e cumulativo contro provvedimenti di revoca dell'assegnazione di quote latte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (stazione amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le aziende agricole avevano impugnato con un unico ricorso, sia collettivo sia cumulativo, distinti provvedimenti di revoca dell'assegnazione di quote latte adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla l. n. 33/2009. Il TAR aveva ritenuto ammissibile il ricorso anche in ragione dell'impugnazione dell'atto presupposto generale e aveva accolto le censure relative alla compatibilità eurounitaria dei provvedimenti. AGEA ha appellato la sentenza deducendo, con il primo motivo, l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, poiché le posizioni delle singole aziende erano diverse quanto a quote assegnate, importi dei prelievi supplementari, titoli e vicende dei rapporti debitori, svolgimento dei procedimenti, comunicazioni di avvio, memorie difensive e richieste di rateizzazione. Gli atti impugnati appartenevano inoltre a procedimenti distinti e autonomi e le censure non erano state adeguatamente differenziate in relazione alle singole posizioni. Il ricorso comprendeva anche una domanda risarcitoria, la cui valutazione avrebbe richiesto accertamenti individualizzati, prospettandosi persino il ricorso a una consulenza tecnica. AGEA contestava altresì il rigetto dell'eccezione preliminare senza che fosse necessario, una volta accolta tale censura, esaminare il secondo motivo d'appello e le questioni di compatibilità eurounitaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado. Ha affermato che la regola generale del giudizio impugnatorio è l'impugnazione di un singolo provvedimento, salvo che tra gli atti esista una connessione procedimentale o funzionale rigorosamente accertata. Il ricorso collettivo è eccezionalmente ammissibile solo in presenza di identità delle situazioni sostanziali e processuali; quello cumulativo presuppone inoltre che gli atti appartengano al medesimo procedimento e siano colpiti da censure sostanzialmente identiche. Nel caso concreto mancavano entrambi i presupposti: le aziende si trovavano in condizioni non omogenee, i rapporti debitori differivano per origine, importo e titolo, gli eventuali fatti costitutivi, modificativi ed estintivi erano individuali e le doglianze non erano calibrate sulle singole posizioni. Gli atti appartenevano a sequenze procedimentali autonome. Non rilevava né la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo né l'impugnazione dell'atto presupposto generale, poiché i vizi avrebbero comunque prodotto effetti conformativi diversi per ciascun produttore e il ricorso conteneva contestazioni fondate su svolgimenti procedimentali non uniformi. Anche la domanda risarcitoria richiedeva accertamenti di fatto e di diritto individualizzati, incompatibili con il giudizio collettivo e cumulativo. L'accoglimento della censura processuale ha esonerato il giudice dall'esaminare il secondo motivo d'appello e le questioni di compatibilità eurounitaria. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-bis, comma 2, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla l. n. 33/2009

    Norma posta a fondamento dei provvedimenti commissariali di revoca dell'assegnazione delle quote latte.

  • art. 40 c.p.a.

    Impone, nel ricorso collettivo e cumulativo, un onere di specificazione e differenziazione delle censure in relazione alle singole posizioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo impugnatorio, la regola generale è che il ricorso abbia a oggetto un solo provvedimento; la proposizione cumulativa contro più atti è ammissibile soltanto quando tra essi sussista una connessione procedimentale o funzionale rigorosamente accertata, tale da rendere omogenea la cognizione delle censure.
  • Il ricorso collettivo è eccezionalmente ammissibile solo quando i ricorrenti si trovino in situazioni sostanziali e processuali identiche o effettivamente omogenee; la mera comunanza della disciplina applicata o dell'atto generale presupposto non è sufficiente.
  • Nel ricorso collettivo e cumulativo le censure devono essere specificamente riferite alla posizione di ciascun ricorrente e agli effetti concretamente prodotti dal singolo provvedimento; sono inammissibili le doglianze generiche che non consentano di individuare i fatti costitutivi e il pregiudizio riferibili a ogni posizione.
  • La sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non elimina le condizioni di ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, che dipendono dalla struttura impugnatoria del processo amministrativo.
  • Una domanda risarcitoria proposta congiuntamente da una pluralità di soggetti è incompatibile con il ricorso collettivo e cumulativo quando richieda accertamenti individualizzati sui fatti, sul danno e sul nesso causale di ciascun ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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