Cassazione Penale, Sentenza n. 30900/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per omessa motivazione e manifesta illogicità, lamentando che il giudice avrebbe travisato la deposizione della persona offesa. Sosteneva che il materiale (cocci di vetro, mattoni, fascine, fili di ferro) fosse depositato all'interno della sua proprietà delimitata da una linea rossa e che un'ordinanza comunale avesse imposto la rimozione di quella discarica. Ha inoltre evidenziato la contraddittorietà tra la testimonianza della persona offesa e quella del Mar. Migliaro (Comandante della Stazione), ha richiamato contrasti preesistenti con la parte offesa e ha negato la volontà di molestare, ritenendo che la condotta fosse finalizzata alla tutela della propria proprietà. Infine ha dedotto che, essendo i materiali collocati nella sua proprietà, il reato di cui all'art. 674 cod. pen. non sarebbe configurabile e che, in ogni caso, la fattispecie andrebbe derubricata ex art. 675 cod. pen. (reato depenalizzato).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché si fondava su una diversa lettura dei fatti e su una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale logica e congrua, avvalorata da fotogrammi che mostravano l'imputato mentre spargeva i materiali e dalla testimonianza del Comandante di Stazione. La Corte ha precisato che la collocazione di oggetti pericolosi su suolo pubblico può integrare il reato di molestia (art. 660 c.p.) e che il getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) si configura anche se il materiale è posto in luogo di pubblico transito o comunque idoneo a creare pericolo, senza necessità di un danno effettivo. Ha, quindi, confermato la responsabilità dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; in primo grado era stata applicata un'ammenda di euro 400 per gli artt. 660 e 674 cod. pen.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen.
Regole di ammissibilità dei motivi in cassazione: il ricorso deve indicare omessa motivazione o manifesta illogicità in modo che non consenta mera rivalutazione dei fatti; la Corte richiede argomentazioni inconfutabili e non semplici ipotesi alternative.
art. 660 cod. pen. (molestia e disturbo alle persone)
Il reato può essere integrato anche dal collocamento di oggetti pericolosi su suolo pubblico; l'elemento soggettivo è la coscienza e volontà della condotta tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare, e non è rilevante la convinzione dell'agente di agire per tutelare un proprio diritto.
art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose)
Punisce il getto o versamento in luogo di pubblico transito anche se l'agente agisce da proprietà privata; non è richiesto un nocumento effettivo, è sufficiente la situazione di pericolo idonea a offendere o molestare.
art. 675 cod. pen.
Norma relativa ad attività amministrativa/gestione di rifiuti e abbandono che il ricorrente aveva invocato per una derubricazione; la Corte ha ritenuto irrilevante questo profilo rispetto alla configurazione dei reati penali contestati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda alla cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso con profili di colpa del ricorrente; la Corte ha liquidato tale somma in euro 3.000.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere l'annullamento della sentenza mediante una semplice rivalutazione dei fatti: il motivo deve dimostrare in modo inconfutabile che la motivazione è manifestamente illogica o omessa, non solo proporre un'ipotesi alternativa.
- La collocazione di oggetti pericolosi su suolo pubblico può integrare sia il reato di molestia (art. 660 c.p.) sia il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), anche se l'agente sostiene di aver agito all'interno della propria proprietà o per tutelare un proprio diritto.
- Per l'art. 674 cod. pen. non è necessario che si verifichi un danno concreto: è sufficiente l'idoneità della condotta a creare una situazione di pericolo per la salute o l'incolumità pubblica.
- Ordini amministrativi (per es. ordinanza comunale di rimozione) o confini presunti di proprieta non escludono automaticamente la responsabilità penale se la condotta ha rilevanza penale su area di pubblico transito o è comunque idonea a molestare/nuocere a terzi.
- La prova fotografica o audiovisiva, se concordata con testimonianze autorevoli, ha forte valore nel sostenere la decisione del giudice e ostacola successivi tentativi di riconsiderazione in sede di legittimità.
- Chi propone ricorso in cassazione rischia, se il ricorso è inammissibile per mera rivalutazione dei fatti o privo di profili di gravità tali da giustificare l'accoglimento, la condanna al pagamento di spese e somme a titolo di ammenda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30788/2022 del 09/08/2022
- Sentenza penale · 9 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30790/2022 del 09/08/2022
- Sentenza penale · 9 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30791/2022 del 09/08/2022
- Sentenza penale · 9 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30792/2022 del 09/08/2022
- Sentenza penale · 9 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30793/2022 del 09/08/2022
- Sentenza penale · 9 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30794/2022 del 09/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →