Cassazione Civile, Ordinanza n. 30896/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio per tale causa. È stato inoltre disposto che le spese processuali restassero a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011 per IRPEF, emesso a seguito di indagini bancarie e del recupero di una plusvalenza immobiliare. La CTP di Bari aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR della Puglia aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo l'accertamento emesso antetempus, in assenza di ragioni di urgenza, poiché conseguente a PVC. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; il contribuente ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, il controricorrente ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, avendo presentato domanda per l'atto impositivo e versato la prima rata.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il versamento della prima rata determinano l'estinzione del giudizio relativo all'atto impositivo definito.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata della lite tributaria, quando comprovata mediante domanda e versamento della prima rata, comporta l'estinzione del giudizio pendente.
- In presenza di definizione agevolata validamente perfezionata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara l'estinzione del processo, regolando le spese nel senso che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Come è indicizzato
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