Cassazione Penale, Sentenza n. 28667/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre eredi del soggetto originariamente condannato per abuso edilizio hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la domanda di revoca dell'ordine di demolizione relativo a un immobile abusivo. La difesa sosteneva che l'opera fosse condonabile ai sensi dell'art. 32 del d.l. 269/2003, perché l'edificio sarebbe stato già ultimato allo stato rustico entro il 31 marzo 2003, e perché il capo di imputazione descriveva un immobile di 300 mq completo di impianti. Si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sul presupposto temporale e strutturale della sanatoria; nei motivi aggiunti si insisteva sul fatto che i lavori riscontrati nel 2005 riguardassero solo finiture e non strutture portanti. Il Procuratore generale chiedeva l'inammissibilità, osservando che il ricorso mirava a una diversa valutazione del fatto e delle prove, ormai coperto da giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione, perché i ricorrenti non hanno dimostrato che l'immobile fosse ultimato entro il 31 marzo 2003, requisito indispensabile per il condono. La deduzione secondo cui l'opera era completa allo stato rustico al momento del capo di imputazione non vale a provare l'ultimazione alla data utile. Inoltre, la Corte ha ribadito che, in presenza di un unico manufatto, non è possibile frammentare la volumetria in più istanze di condono riferite alle singole unità per eludere il limite legale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 32 d.l. 269/2003
Le disposizioni sul condono edilizio si applicano alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 e, per le nuove costruzioni residenziali, entro i limiti volumetrici previsti; il requisito temporale è essenziale per la sanabilità.
art. 31 L. 47/1985
Ai fini del condono, per edificio 'ultimato' si intende quello nel quale sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se la colpa nell'inammissibilità è evidente, anche a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione avente ad oggetto la revoca dell'ordine di demolizione per sopravvenuto condono, il giudice deve verificare la legittimità del titolo in sanatoria sotto il profilo della disciplina applicabile, della legittimazione del richiedente, della tempestività della domanda e della sussistenza di tutti i requisiti strutturali, temporali e volumetrici richiesti dalla legge.
- Per il condono edilizio non basta che l'opera sia esistente o completata allo stato rustico al momento dell'accertamento: occorre la prova che tale stato di ultimazione sia già stato raggiunto entro la data limite prevista dalla normativa di sanatoria.
- La prova dell'ultimazione dell'opera entro il termine utile grava su chi invoca il condono o la revoca dell'ordine di demolizione; la mera allegazione del contenuto del capo di imputazione o di elementi descrittivi dell'opera non è sufficiente se non dimostra la data di ultimazione.
- Quando l'immobile abusivo è un complesso unitario, la sanabilità deve essere valutata sull'intero manufatto e non per singole porzioni o unità autonome, per evitare elusioni del limite volumetrico previsto dalla legge.
- La presentazione di più istanze di condono riferite a singole unità di un unico edificio non consente di frammentare artificialmente la consistenza dell'opera ai fini del superamento della soglia volumetrica massima condonabile.
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