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Ordinanza

Ordinanza n. 377/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio Comunale di Favara del 12 marzo 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Favara, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia. A sostegno della domanda cautelare non hanno tuttavia allegato né provato l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, non risultando documentati atti o procedure esecutive suscettibili di arrecare il dedotto danno. Il TAR ha inoltre rilevato che le questioni relative alla giurisdizione e all’ammissibilità del ricorso necessitano di un adeguato approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo non dimostrato il requisito del periculum in mora, ossia l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. La decisione è espressamente limitata alla fase cautelare e non pregiudica l’ulteriore valutazione, nel merito, delle eccezioni riguardanti la giurisdizione e l’ammissibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza e la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale dimostrazione, la domanda di sospensione deve essere respinta.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell’efficacia di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il ricorrente non alleghi e provi un pregiudizio grave e irreparabile, non essendo sufficiente la mera prospettazione dell’illegittimità dell’atto.
  • La mancata prova di atti o procedure esecutive concretamente lesivi esclude, allo stato cautelare, la dimostrazione del periculum in mora necessario per ottenere la sospensione.
  • Il rigetto della domanda cautelare per difetto del pregiudizio grave e irreparabile non comporta una decisione definitiva sulle questioni di giurisdizione e ammissibilità del ricorso, che possono restare riservate alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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