Cassazione Penale, Sentenza n. 10199/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che lo aveva confermato condannato per riciclaggio. Il difensore ha sostenuto l'erronea qualificazione giuridica: la condotta (sostituzione delle generalità del beneficiario su assegni illeciti e successivo versamento/incasso) sarebbe riconducibile al delitto di ricettazione ex art. 648 c.p., e non al riciclaggio, perché non vi sarebbe stata alcuna manomissione dei numeri di serie né degli elementi identificativi dell'istituto bancario idonei a occultare l'origine delittuosa dei titoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che i fatti configurino ricettazione continuata e non riciclaggio. Ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui la mera sostituzione delle generalità del beneficiario, senza alterazione dei numeri di serie o degli elementi identificativi della banca, non determina la concreta occultazione dell'origine illecita e quindi va inquadrata come ricettazione. Qualificati i fatti come ricettazione continuata, il termine di prescrizione è ormai decorso (tenuto conto anche della sospensione disposta in una udienza), per cui la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 648 c.p. perché la condotta si limitava a sostituire le generalità del beneficiario per poter incassare gli assegni, senza alterare elementi identificativi dei titoli tali da occultarne l'origine delittuosa
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
La qualificazione come riciclaggio è stata esclusa in quanto mancano atti volti a rendere non identificabile la provenienza illecita (es. manomissione numeri di serie o dati identificativi della banca): il requisito della concreta occultazione dell'origine illecita non è soddisfatto
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez.6, n. 24941 del 22/03/2018 (Lombardo, Rv. 274725); Sez.2, n. 30597 del 20/04/2023 (Rizzardini)
Precedenti che affermano che la mera sostituzione delle generalità del beneficiario su assegni illeciti, senza manomissione dei numeri di serie o dei dati identificativi, configura ricettazione e non riciclaggio
Massime di principio
- Se l'operazione consiste solo nella sostituzione delle generalità del beneficiario su titoli illeciti e nell'incasso/versamento, senza alterare numeri di serie o dati identificativi della banca, la fattispecie è generalmente ricettazione (art. 648 c.p.) e non riciclaggio.
- Il riciclaggio richiede atti idonei a ostacolare o rendere difficile l'identificazione della provenienza delittuosa: manomissione dei numeri di serie, cancellazione/alterazione degli elementi identificativi dell'ente emittente o operazioni strutturate per occultare la traccia dell'origine.
- In sede difensiva, la contestazione della qualificazione come riciclaggio è una linea valida quando la condotta non dimostra una effettiva azione di occultamento dell'origine illecita; la riclassificazione può comportare effetti processuali rilevanti (p.es. prescrizione).
- La Corte di Cassazione può procedere a riclassificazione dei fatti e, se la nuova qualificazione comporta l'estinzione del reato per prescrizione, annullare la sentenza senza rinvio.
- Per prevenire la ricostruzione come ricettazione, l'accusa deve provare elementi concreti che dimostrino la volontà e l'efficacia di impedire l'identificazione della provenienza illecita dei beni o dei titoli.
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