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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19578/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza regionale che aveva confermato l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, quale socia unica al 100% di una società di capitali a ristretta base partecipativa, per un maggior reddito da partecipazione ai fini IRPEF, addizionale comunale e regionale relativo all'anno d'imposta 2015. L'accertamento personale derivava dall'accertamento, effettuato in capo alla società, di maggiori ricavi occulti ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. Con l'unico motivo la ricorrente ha denunciato, cumulativamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 2697, 2727 e 2729 c.c. e art. 5 TUIR, oltre agli artt. 112 e 102 c.p.c. e agli artt. 14 e 59 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che: a) la CTR aveva ritenuto sufficiente la mera ristretta base partecipativa senza ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; b) non poteva presumersi la distribuzione degli utili extracontabili alla socia senza un accertamento valido e definitivo dei maggiori ricavi in capo alla società, essendo la controversia societaria ancora pendente; c) sussisteva litisconsorzio necessario tra società e socia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo cumulava censure eterogenee senza distinguere tra violazioni di legge, vizi motivazionali ed error in procedendo, con conseguente difetto di specificità. Ha inoltre ritenuto nuove e comunque non autosufficientemente prospettate le questioni relative alla necessità di ulteriori indizi per la presunzione di ristretta base partecipativa e alla pretesa necessità che l'accertamento societario fosse divenuto definitivo. La Corte ha anche osservato che le doglianze sulla legittimità dell'accertamento societario erano, in sostanza, una riproposizione di contestazioni già svolte dalla società nel distinto giudizio e che, in ogni caso, non sussiste litisconsorzio necessario tra società di capitali e socio nel giudizio relativo all'avviso emesso nei confronti del socio per redditi da partecipazione presuntivamente distribuiti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento induttivo dei maggiori ricavi; nella fattispecie è il presupposto dell'accertamento societario da cui deriva il reddito da partecipazione imputato al socio.

  • art. 5 TUIR

    richiamato quale norma sulla imputazione del reddito da partecipazione ai soci.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile prima di una verifica nel merito.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la presunzione semplice posta a base della pretesa fiscale.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il litisconsorzio necessario.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di litisconsorzio nel processo tributario.

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di litisconsorzio/integrazione del contraddittorio nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei diversi vizi dedotti, ma il loro cumulo indistinto ha condotto all'inammissibilità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il cumulo indistinto di censure eterogenee (violazioni di legge, vizi motivazionali ed errori processuali) senza chiara separazione dei profili dedotti rende il motivo inammissibile per difetto di specificità e di intelligibilità del vizio denunciato.
  • Le questioni non risultanti dalla sentenza impugnata o non specificamente e documentalmente localizzate negli atti di merito sono inammissibili per novità e per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
  • In tema di accertamento reddituale dei soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, salva la prova contraria del contribuente circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili.
  • Nel giudizio promosso dal socio avverso l'avviso di accertamento relativo al maggior reddito da partecipazione non sussiste litisconsorzio necessario con la società partecipata.
  • Le doglianze del socio che ripropongono nel proprio giudizio questioni già oggetto del separato contenzioso della società non consentono di superare la presunzione di legittimità dell'accertamento personale se non accompagnate da specifiche allegazioni e prove contrarie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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