Sentenza n. 2274/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di insufficienza della prova scritta di diritto penale, con voto di 15/30, e conseguente non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense
Esito
Favorevole al resistente (commissione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale di correzione della prova scritta, il prospetto degli ammessi agli orali e, ove occorrente, gli atti di predeterminazione e recepimento dei criteri di valutazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza di cui all'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. Ha sostenuto che il proprio elaborato fosse sostanzialmente e strutturalmente identico, per soluzione giuridica, strategia difensiva, struttura argomentativa, richiami normativi e giurisprudenziali, completezza e correttezza formale, rispetto a tre elaborati di candidati ammessi agli orali con il voto minimo di 18/30, prodotti dall'Amministrazione a seguito di accesso. Da tale asserita identità avrebbe dovuto desumersi l'illegittimità del voto di 15/30 e l'insufficienza della motivazione numerica. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 46 della l. 247/2012 e dell'art. 3 della l. 241/1990, sostenendo che l'elaborato recasse soltanto il voto numerico, senza segni o annotazioni, e che, considerata la riduzione del numero delle prove della sessione, non fosse applicabile il differimento previsto dall'art. 49 della l. 247/2012 per la nuova modalità di correzione. Ha quindi chiesto anche, in via cautelare, l'ammissione con riserva alle prove orali.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha ribadito che la valutazione delle commissioni nell'esame di abilitazione forense costituisce espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di vizi macroscopici. La disparità di trattamento, quale figura sintomatica dell'eccesso di potere, richiede l'assoluta identità delle situazioni di fatto poste a confronto. Nel caso concreto, gli elaborati prodotti dal ricorrente erano diversi tra loro e rispetto a quello del ricorrente per contenuti, struttura, esposizione, percorso logico-argomentativo, correttezza grammaticale e ortografica e richiami normativi e giurisprudenziali; non erano quindi assimilabili né comparabili. Inoltre, la sola coincidenza della linea difensiva o della soluzione giuridica non esaurisce i parametri valutativi, che comprendono anche la capacità argomentativa, la padronanza del lessico giuridico, la correttezza formale e le tecniche di persuasione. Non ricorrendo indizi macroscopici di illogicità, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Il TAR ha inoltre precisato che le argomentazioni contenute nella relazione dell'Amministrazione, peraltro riferite erroneamente alla prova di altro candidato, non possono integrare postumamente la motivazione del giudizio; la verifica giudiziale deve fondarsi sugli atti impugnati. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che il voto numerico è di per sé sufficiente a motivare il giudizio di idoneità o insufficienza, quando sia espresso sulla base di criteri predeterminati, senza necessità di segni, correzioni o ulteriori relazioni illustrative. Ha ritenuto irrilevanti, a tal fine, il numero dei candidati e il numero delle prove della specifica sessione. Il differimento dell'applicazione della nuova disciplina prevista dall'art. 46 della l. 247/2012 non può essere superato in via interpretativa sulla base di tali variabili. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, dopo l'avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 97 Cost.
Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza
I principi costituzionali sono stati invocati per contestare la disparità di trattamento e la manifesta illogicità del giudizio della commissione; il TAR non ha ravvisato la loro violazione.
art. 46 l. 247/2012
i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati (...) vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici
La nuova modalità di correzione e motivazione prevista dalla disposizione non imponeva, nella sessione considerata, una motivazione descrittiva ulteriore rispetto al voto numerico.
art. 49 l. 247/2012
differisce l'applicazione della nuova modalità di correzione prevista dall'art. 46
Il differimento legislativo dell'applicazione della nuova disciplina non può essere anticipatamente superato in ragione del numero ridotto delle prove o dei partecipanti alla singola sessione.
art. 3 l. 241/1990
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990
Il TAR ha ritenuto soddisfatto l'obbligo motivazionale dal voto numerico, in presenza di criteri di valutazione predeterminati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato insieme alla normativa nazionale quale presupposto per la protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La valutazione delle prove scritte nell'esame di abilitazione alla professione forense costituisce espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica della commissione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi macroscopici, quali manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
- La disparità di trattamento, quale figura sintomatica dell'eccesso di potere, è configurabile solo quando le situazioni poste a confronto siano assolutamente identiche sotto il profilo fattuale rilevante; la mera analogia della soluzione giuridica o della linea difensiva non è sufficiente.
- Nel giudizio di una prova scritta forense, la correttezza della soluzione giuridica rappresenta soltanto uno dei parametri valutabili; la commissione può considerare anche struttura redazionale, capacità argomentativa, padronanza del lessico giuridico, correttezza grammaticale e tecniche di persuasione.
- Il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice è sufficiente a motivare il giudizio di idoneità o insufficienza della prova scritta quando sia riferibile a criteri di valutazione predeterminati, senza necessità di segni, correzioni o motivazioni descrittive ulteriori.
- La sufficienza della motivazione numerica non muta in ragione del numero dei candidati o delle prove previste nella singola sessione, se il legislatore ha differito l'applicazione della disciplina che impone modalità motivazionali diverse.
- Le spiegazioni fornite dall'amministrazione nel corso del giudizio non possono integrare postumamente la motivazione del giudizio della commissione; il sindacato deve fondarsi sul contenuto degli atti impugnati.
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