Sentenza del 22/04/2015 n. 8146 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva riconosciuto al contribuente il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sulla liquidazione in capitale della quota spettante dal Fondo di previdenza integrativa aziendale FONDENEL/PIA, ritenendo applicabile l'aliquota del 12,5% all'intera somma. Secondo l'Amministrazione, il trattamento doveva essere assoggettato al regime della tassazione separata previsto per il trattamento di fine rapporto. La Corte ha precisato che l'aliquota del 12,5% può applicarsi soltanto alla componente di rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato, mentre la restante parte deve essere sottoposta a tassazione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo al difetto di motivazione. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a un'altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà verificare quali somme siano state effettivamente investite sul mercato, quali rendimenti e plusvalenze siano stati conseguiti e quale quota del capitale complessivamente erogato rappresenti il rendimento netto. Solo su tale quota potrà essere applicata l'aliquota del 12,5%; sul residuo dovrà applicarsi la tassazione separata. Pertanto, il contribuente non ha ottenuto il riconoscimento definitivo del rimborso sull'intera somma, ma soltanto la possibilità di conseguirlo limitatamente alla componente di rendimento accertata.
Norme richiamate
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9
Richiamato nel ricorso dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito della disciplina dei fondi di previdenza complementare.
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiamato dall'Amministrazione per sostenere il corretto regime fiscale delle prestazioni previdenziali integrative.
L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, con la riduzione prevista per gli anni successivi al decimo.
L'aliquota del 12,5% non si applica all'intera prestazione in capitale, ma soltanto al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato.
T.U.I.R. 1986, artt. 16 e 17, nella numerazione vigente all'epoca
Prevedono il regime della tassazione separata, applicabile alla componente della prestazione che non costituisce rendimento finanziario netto.
D.Lgs. n. 124 del 1993 e disciplina dei fondi previdenziali integrativi
Per gli iscritti anteriormente all'entrata in vigore del decreto, le prestazioni in capitale seguono un regime distinto: per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, tassazione separata sulla sorte capitale e aliquota del 12,5% sul rendimento; per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, tassazione separata sull'intera prestazione.
Codice civile, artt. 1919 e seguenti
La sentenza di merito aveva qualificato il rapporto come assicurazione sulla vita; la Cassazione, richiamando il principio delle Sezioni Unite, ha invece valorizzato la natura previdenziale del fondo e la distinzione tra sorte capitale e rendimento.
Massime di principio
- Nelle prestazioni in capitale provenienti da fondi di previdenza complementare aziendale, non è automaticamente applicabile l'aliquota agevolata del 12,5% all'intero importo ricevuto.
- Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 da iscritti anteriori al D.Lgs. n. 124 del 1993, l'aliquota del 12,5% riguarda esclusivamente il rendimento netto prodotto dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.
- La parte corrispondente ai contributi e alla sorte capitale deve essere assoggettata al regime della tassazione separata previsto per le prestazioni di fine rapporto o assimilate.
- Il rendimento agevolabile deve essere dimostrato attraverso la documentazione degli investimenti effettivamente realizzati dal fondo, dei risultati conseguiti e dei criteri di attribuzione delle plusvalenze alla posizione individuale.
- Per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, secondo il principio richiamato dalla sentenza, trova applicazione integralmente il regime della tassazione separata.
- Quando una sentenza riconosce l'aliquota agevolata sull'intera prestazione senza distinguere tra capitale e rendimento, la decisione può essere cassata con rinvio per una nuova quantificazione dell'imposta e dell'eventuale rimborso.
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