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Ordinanza

Ordinanza n. 273/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 28/11/2025, successivamente comunicata, a firma del competente Dirigente dell'Area Infrastrutture di Trasporti - Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS del Comune di Napoli, con la quale si è disposto, in danno del ricorrente, di: “1. Dare atto che la violazione degli artt. 23 comma 1 lett. c) e 23 comma 2 lett. e) del Regolamento Comunale per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di Linea approvato con Delibera C.C n. 80 del 03/10/2005 è stata commessa in data 06/11/2025 dal Sig. -OMISSIS-, nato a Napoli il-OMISSIS- ed ivi residente in -OMISSIS-, titolare della licenza d'auto pubblica da piazza C.P. n° -OMISSIS-. 2. Dare atto che l'art. 28, comma 2 del Regolamento Comunale prevede, nei casi di più violazioni contestuali, l'applicazione della sanzione maggiore. 3. Applicare nei confronti del Sig. -OMISSIS-, nato a Napoli il-OMISSIS- ed ivi residente in -OMISSIS-, titolare della licenza d'auto pubblica da piazza C.P. n° -OMISSIS-, la sanzione ex art.29 comma 2 lett. d) prevista in caso di prima violazione dell'art.23 comma 2 lett. e) del Regolamento Comunale per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di Linea approvato con Delibera C.C n. 80 del 03/10/2005, consistente nella SOSPENSIONE per 30 gg dal servizio ed in più nella decurtazione di 20 punti sulla licenza, con l'avvertenza che in caso di seconda violazione per la stessa fattispecie o successive alla seconda, accertate nell'arco dell'ultimo quinquennio di riferimento a partire dall'entrata in vigore del Regolamento suddetto, è previsto l'inasprimento della sanzione. Si precisa altresì, che gli articoli per i quali è stata accertata la violazione ma non sono state applicate sanzioni, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Regolamento, costituiscono comunque un precedente nell'arco del quinquennio” (all. 2); b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione giuridica del ricorrente, ivi inclusi tutti gli atti afferenti all'istruttoria che ha condotto all'impugnata sanzione, tra i quali: b.1) la nota PG/2025/-OMISSIS- del 11/11/2025,notificata a mezzo p.e.c. in data 13/11/2025, con la quale il Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS ha provveduto a formalizzare la contestazione nei confronti del titolare di licenza C.P. n° -OMISSIS-, Sig.ra -OMISSIS-, per la violazione degli artt. 23 comma 1 lett. c) e 23 comma 2 lett. e) del Regolamento Comunale per la Disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con Delibera C.C n. 80 del 03/10/2005, e, contestualmente, ha invitato lo stesso a fornire eventuali scritti difensivi entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della contestazione, ex art. 29 comma 1 del suddetto Regolamento; b.2) il verbale n.° 10 del 27.11.2025, di invio alla Commissione di Disciplina della denuncia recante la contestazione rivolta al ricorrente da un utente; b.3) le verifiche di competenza assunte dalla suddetta Commissione di disciplina, nella parte in cui dispone “di applicare nei confronti del titolare di licenza taxi C.P. n° -OMISSIS- la sanzione ex art.29 comma 2 lett. d) prevista in caso di prima violazione dell'art.23 comma 2 lett. e) del Regolamento Comunale per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di Linea approvato con Delibera C.C n. 80 del 03/10/2005, consistente nella SOSPENSIONE per 30 gg dal servizio ed in più nella decurtazione di 20 punti sulla licenza” b.4) la proposta motivata del Responsabile del procedimento (PG/2025/-OMISSIS- del 27/11/2025); atti tutti richiamati nel provvedimento sanzionatorio del 28.11.2025;

Giustizia amministrativa202507193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare consistente nella sospensione per 30 giorni dal servizio e nella decurtazione di 20 punti dalla licenza taxi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare di una licenza d'auto pubblica da piazza ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la disposizione dirigenziale con cui il Comune di Napoli ha accertato la violazione degli artt. 23, comma 1, lett. c), e 23, comma 2, lett. e), del regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea e ha applicato, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. d), la sospensione dal servizio per 30 giorni e la decurtazione di 20 punti dalla licenza. Sono stati inoltre contestati gli atti istruttori e disciplinari presupposti, tra cui la contestazione dell'illecito, il verbale di trasmissione della denuncia alla Commissione di disciplina, le verifiche della Commissione e la proposta motivata del responsabile del procedimento. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma il giudice ha rilevato che il ricorso non sembra prospettare censure suscettibili di probabile accoglimento nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, a un primo sommario esame, insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha considerato la sanzione di sospensione della licenza apparentemente congruamente motivata, anche in ragione dei reiterati comportamenti tenuti dal ricorrente nei confronti della clientela. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune di Napoli le spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. c), del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea

    La disposizione è stata richiamata quale norma regolamentare asseritamente violata dal titolare della licenza.

  • art. 23, comma 2, lett. e), del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea

    La disposizione è stata richiamata quale ulteriore norma regolamentare violata e quale presupposto della sanzione applicata.

  • art. 28, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea

    Prevede, secondo quanto riportato nell'atto impugnato, l'applicazione della sanzione maggiore in caso di più violazioni contestuali; le violazioni non sanzionate autonomamente costituiscono comunque precedente nel quinquennio.

  • art. 29, comma 1, del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea

    È stato richiamato quale fondamento dell'invito a presentare scritti difensivi entro cinque giorni dalla contestazione.

  • art. 29, comma 2, lett. d), del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea

    È stato individuato dall'amministrazione quale base regolamentare della sospensione per 30 giorni dal servizio e della decurtazione di 20 punti dalla licenza.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha respinto la domanda ritenendo non probabile l'accoglimento del ricorso nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di una sanzione amministrativa può essere negata quando, a un primo sommario esame, i motivi di ricorso non appaiano assistiti da una probabile fondatezza nel merito.
  • La motivazione di una sanzione disciplinare può apparire congrua, ai fini della valutazione cautelare, quando valorizzi anche la reiterazione di comportamenti lesivi nei rapporti con la clientela.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiTrasporti e circolazioneCommercio e attività produttive
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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